Art. 6
Agevolazione concedibile
1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta e' concesso nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma
3, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate,
ai sensi dell'art. 4 fino all'importo massimo annuale di euro 10.000
per ciascun beneficiario. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni
complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito
d'imposta concedibile a ciascun beneficiario e' proporzionalmente
ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il
limite della spesa autorizzata.
2. Il suddetto credito di imposta e' alternativo e non cumulabile,
in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
3. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito
d'imposta e' altresi' sospesa fino alla data dell'avvenuta
restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.