Art. 7
Procedura di concessione
1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione del
contributo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si
avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia.
2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle
seguenti attivita':
a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di
presentazione delle istanze di contributo, di cui all'art. 5, per le
diverse annualita';
b) determinazione del contributo concedibile, in conformita' ai
criteri di priorita' di cui all'art. 4, comma 2, entro i limiti
previsti dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 6, comma 1;
c) adozione del provvedimento di concessione dei contributi e
comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l'indicazione
del relativo importo, nonche' contestuale comunicazione dell'importo
complessivamente riconosciuto, per singola annualita' di spesa, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello
Stato;
c) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si
sono concluse negativamente;
d) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo, nei casi
di cui all'art. 12.
3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti
attivita':
a) ricezione delle istanze di contributo, attraverso una
piattaforma dedicata;
b) accertamento della completezza dell'istanza e della
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di
integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;
d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;
e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le
verifiche si sono concluse negativamente.
4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2 lettera c), il
Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto
dai regolamenti de minimis applicabili, e procede alla registrazione
dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo del
contributo concesso ai sensi del comma 2 e' ridotto qualora
necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto
dal regolamento de minimis.