Art. 8
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, presentando il modello F24 unicamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il
credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla
comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 7, comma 2, del
presente decreto.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto
dell'operazione di versamento.
3. Le risorse indicate all'art. 2 sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24.