Art. 2
Presentazione delle domande di riconoscimento
dei soggetti gestori
1. Sono ammessi a presentare la richiesta di riconoscimento ai fini
della gestione dei fondi i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del
decreto 8 agosto 2023 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14
del medesimo decreto.
2. Lo stesso soggetto gestore puo' presentare domanda di
riconoscimento anche per piu' fondi, diversi o dello stesso tipo, di
cui alle lettere g) e h) dell'art. 2, comma 1, del decreto 8 agosto
2023.
3. La domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto gestore richiedente, e' presentata alla
Direzione generale dello sviluppo rurale - Dipartimento della
politica agricola comune e dello sviluppo rurale, utilizzando il
modello di cui all'Allegato 1.
4. La domanda di riconoscimento e' corredata da:
a) copia autentica dello statuto del soggetto gestore adottato,
ovvero modificato ai fini del riconoscimento, secondo quanto disposto
all'art. 4 del decreto 8 agosto 2023;
b) il regolamento del fondo adottato dall'organo competente del
soggetto gestore, secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto 8
agosto 2023 nonche' la copia autentica della delibera di adozione da
parte del medesimo organo;
c) i modelli di domanda di adesione al fondo e di partecipazione
alla copertura mutualistica, adottati dal soggetto gestore, redatti
secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 6 e 7 del
decreto 8 agosto 2023 e riportanti gli elementi minimi riportati
negli esempi di cui all'allegato 2;
d) l'elenco degli agricoltori aderenti al fondo, trasmesso con
foglio elettronico, comprendente tutte le informazioni di cui
all'Allegato 3, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 503 del 1°
dicembre 1999, dei quali il soggetto gestore dichiara di aver
accettato la domanda di adesione al fondo, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 14, comma 3 del decreto 8 agosto 2023;
e) il piano economico-finanziario triennale, redatto secondo il
modello di cui all'Allegato 4, attestante la sostenibilita' del
progetto mutualistico sulla base di un'analisi dei rischi oggetto di
copertura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del
decreto 8 agosto 2023;
f) la documentazione attestante il volume di affari nei casi di
cui all'art. 14, comma 2, lettera c), punto ii. del decreto 8 agosto
2023;
g) l'organigramma, con riferimento alla gestione amministrativa e
tecnica del fondo;
h) copia autentica della deliberazione dell'organo competente del
soggetto gestore che autorizza la presentazione della domanda di
riconoscimento.
5. La domanda di cui al comma 3, deve essere presentata, completa
dei relativi allegati, tramite le apposite funzionalita' in ambito
SIAN - SGR; a tal fine il soggetto gestore e' tenuto a richiedere
preventivamente alla Direzione generale dello sviluppo rurale per
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it le credenziali per accedere al
servizio.
6. Sono ammesse all'istruttoria di cui all'art. 3 le domande di
riconoscimento pervenute nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il
31 ottobre di ciascuna annualita' a partire dal 2024.