Art. 2 
 
            Presentazione delle domande di riconoscimento 
                        dei soggetti gestori 
 
  1. Sono ammessi a presentare la richiesta di riconoscimento ai fini
della gestione dei fondi i soggetti di cui all'art. 3,  comma  2  del
decreto 8 agosto 2023 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14
del medesimo decreto. 
  2.  Lo  stesso  soggetto  gestore  puo'   presentare   domanda   di
riconoscimento anche per piu' fondi, diversi o dello stesso tipo,  di
cui alle lettere g) e h) dell'art. 2, comma 1, del decreto  8  agosto
2023. 
  3.  La  domanda  di   riconoscimento,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante del soggetto gestore richiedente, e'  presentata  alla
Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale  -  Dipartimento   della
politica agricola comune e  dello  sviluppo  rurale,  utilizzando  il
modello di cui all'Allegato 1. 
  4. La domanda di riconoscimento e' corredata da: 
    a) copia autentica dello statuto del soggetto  gestore  adottato,
ovvero modificato ai fini del riconoscimento, secondo quanto disposto
all'art. 4 del decreto 8 agosto 2023; 
    b) il regolamento del fondo adottato dall'organo  competente  del
soggetto gestore, secondo quanto disposto dall'art. 5 del  decreto  8
agosto 2023 nonche' la copia autentica della delibera di adozione  da
parte del medesimo organo; 
    c) i modelli di domanda di adesione al fondo e di  partecipazione
alla copertura mutualistica, adottati dal soggetto  gestore,  redatti
secondo quanto disposto rispettivamente dagli  articoli  6  e  7  del
decreto 8 agosto 2023 e  riportanti  gli  elementi  minimi  riportati
negli esempi di cui all'allegato 2; 
    d) l'elenco degli agricoltori aderenti al  fondo,  trasmesso  con
foglio  elettronico,  comprendente  tutte  le  informazioni  di   cui
all'Allegato 3, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole  di  cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 503 del  1°
dicembre 1999,  dei  quali  il  soggetto  gestore  dichiara  di  aver
accettato la domanda di adesione al fondo,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 14, comma 3 del decreto 8 agosto 2023; 
    e) il piano economico-finanziario triennale, redatto  secondo  il
modello di cui  all'Allegato  4,  attestante  la  sostenibilita'  del
progetto mutualistico sulla base di un'analisi dei rischi oggetto  di
copertura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8,  comma  1  del
decreto 8 agosto 2023; 
    f) la documentazione attestante il volume di affari nei  casi  di
cui all'art. 14, comma 2, lettera c), punto ii. del decreto 8  agosto
2023; 
    g) l'organigramma, con riferimento alla gestione amministrativa e
tecnica del fondo; 
    h) copia autentica della deliberazione dell'organo competente del
soggetto gestore che autorizza  la  presentazione  della  domanda  di
riconoscimento. 
  5. La domanda di cui al comma 3, deve essere  presentata,  completa
dei relativi allegati, tramite le apposite  funzionalita'  in  ambito
SIAN - SGR; a tal fine il soggetto gestore  e'  tenuto  a  richiedere
preventivamente alla Direzione generale  dello  sviluppo  rurale  per
posta     elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo:
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it le credenziali per  accedere  al
servizio. 
  6. Sono ammesse all'istruttoria di cui all'art.  3  le  domande  di
riconoscimento pervenute nel periodo compreso tra il 1° luglio ed  il
31 ottobre di ciascuna annualita' a partire dal 2024.