Art. 3
Modalita' di riconoscimento dei soggetti gestori
dei fondi di mutualita'
1. Entro sessanta giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 14
del decreto 8 agosto 2023, le domande di cui all'art. 2 sono oggetto
di controlli amministrativi volti, in particolare, a valutare la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo art. 14.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria e' disposto il
riconoscimento formale del richiedente in qualita' di soggetto
gestore del fondo; il provvedimento di riconoscimento e' comunicato
al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda
e pubblicato sul sito del ministero.
3. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro e non
oltre venti giorni dalla comunicazione di non ammissibilita' della
domanda, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it, allegando la relativa
documentazione. L'esito dell'istruttoria di riesame, che assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla
vigente normativa, e' comunicato al richiedente entro venti giorni
dalla data di ricezione dell'istanza. Se il richiedente non presenta
istanza di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo.
4. I soggetti gestori formalmente riconosciuti sono inseriti
nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto 8 agosto 2023.
5. Non sono oggetto di riconoscimento i fondi la cui durata sia
inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di
riconoscimento.