Art. 3 
 
          Modalita' di riconoscimento dei soggetti gestori 
                       dei fondi di mutualita' 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 14
del decreto 8 agosto 2023, le domande di cui all'art. 2 sono  oggetto
di controlli amministrativi volti,  in  particolare,  a  valutare  la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo art. 14. 
  2. In caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria  e'  disposto  il
riconoscimento  formale  del  richiedente  in  qualita'  di  soggetto
gestore del fondo; il provvedimento di riconoscimento  e'  comunicato
al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda
e pubblicato sul sito del ministero. 
  3.  In  caso  di  esito  negativo  dell'istruttoria,  entro  e  non
oltre venti giorni dalla comunicazione di  non  ammissibilita'  della
domanda, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per  posta
elettronica         certificata         (PEC)          all'indirizzo:
cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it,    allegando    la     relativa
documentazione.  L'esito  dell'istruttoria  di  riesame,  che  assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla
vigente normativa, e' comunicato al richiedente  entro  venti  giorni
dalla data di ricezione dell'istanza. Se il richiedente non  presenta
istanza di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo. 
  4.  I  soggetti  gestori  formalmente  riconosciuti  sono  inseriti
nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto 8 agosto 2023. 
  5. Non sono oggetto di riconoscimento i fondi  la  cui  durata  sia
inferiore  a  cinque   anni   dalla   data   del   provvedimento   di
riconoscimento.