Art. 3 Modalita' di riconoscimento dei soggetti gestori dei fondi di mutualita' 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto 8 agosto 2023, le domande di cui all'art. 2 sono oggetto di controlli amministrativi volti, in particolare, a valutare la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo art. 14. 2. In caso di esito positivo dell'istruttoria e' disposto il riconoscimento formale del richiedente in qualita' di soggetto gestore del fondo; il provvedimento di riconoscimento e' comunicato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda e pubblicato sul sito del ministero. 3. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di non ammissibilita' della domanda, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it, allegando la relativa documentazione. L'esito dell'istruttoria di riesame, che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa, e' comunicato al richiedente entro venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Se il richiedente non presenta istanza di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo. 4. I soggetti gestori formalmente riconosciuti sono inseriti nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto 8 agosto 2023. 5. Non sono oggetto di riconoscimento i fondi la cui durata sia inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di riconoscimento.