Art. 4
Obblighi informativi del soggetto gestore
1. Per ciascun fondo riconosciuto, il soggetto gestore deve
presentare alla Direzione generale dello sviluppo rurale:
a) ai sensi dell'art. 16, comma 2 del decreto 8 agosto 2023,
qualsiasi modifica ai documenti presentati in fase di riconoscimento;
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 16, comma
1 del decreto 8 agosto 2023, la dichiarazione di cui all'Allegato 5,
ivi incluso l'elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal fondo
trasmesso con foglio elettronico secondo il modello di cui
all'Allegato 6;
c) entro il 31 gennaio di ogni anno i nominativi degli eventuali
soggetti esterni incaricati dell'attivita' di verifica dei danni ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto 8 agosto 2023, conformemente
al modello riportato nell'Allegato 7;
d) entro il 15 maggio di ogni anno, ai sensi dell'art. 9, comma 4
del decreto 8 agosto 2023, la relazione sull'attivita' svolta e la
rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano
l'attivita' del fondo relativamente all'anno civile precedente
secondo i modelli di cui all'Allegato 8, comprensiva dei bilanci
approvati;
e) entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla
sottoscrizione del relativo contratto con l'Istituto di credito, ai
sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto 8 agosto 2023, l'accensione
di eventuali finanziamenti o mutui finalizzati alla liquidazione dei
pagamenti compensativi. La comunicazione, redatta conformemente al
modello di cui all'Allegato 9, deve essere corredata della
documentazione contabile attestante il valore del capitale presente
nel fondo al momento della richiesta del finanziamento o del mutuo e
di una copia del contratto di finanziamento o del mutuo dalla quale
si evinca l'importo complessivo del credito e la durata del piano di
ammortamento, comunque non superiore a sessanta mesi;
f) per i soli Fondi IST, entro il termine di dieci giorni
lavorativi successivi all'accertamento, una comunicazione inerente al
superamento del Trigger Event, calcolato secondo la metodologia
riportata nel regolamento del fondo;
g) prima dell'avvio delle erogazioni, una comunicazione con la
quale si informa circa l'inizio del pagamento delle compensazioni
agli aderenti aventi diritto;
h) a partire dal quarto anno di operativita' del fondo, entro il
31 dicembre dell'anno precedente, il piano economico finanziario
annuale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto 8 agosto 2023.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata
tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN-SGR.