Art. 4 
 
              Obblighi informativi del soggetto gestore 
 
  1.  Per  ciascun  fondo  riconosciuto,  il  soggetto  gestore  deve
presentare alla Direzione generale dello sviluppo rurale: 
    a) ai sensi dell'art. 16, comma 2  del  decreto  8  agosto  2023,
qualsiasi modifica ai documenti presentati in fase di riconoscimento; 
    b) entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 16, comma
1 del decreto 8 agosto 2023, la dichiarazione di cui all'Allegato  5,
ivi incluso l'elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal  fondo
trasmesso  con  foglio  elettronico  secondo  il   modello   di   cui
all'Allegato 6; 
    c) entro il 31 gennaio di ogni anno i nominativi degli  eventuali
soggetti esterni incaricati dell'attivita' di verifica dei  danni  ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto 8 agosto 2023, conformemente
al modello riportato nell'Allegato 7; 
    d) entro il 15 maggio di ogni anno, ai sensi dell'art. 9, comma 4
del decreto 8 agosto 2023, la relazione sull'attivita'  svolta  e  la
rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che  interessano
l'attivita'  del  fondo  relativamente  all'anno  civile   precedente
secondo i modelli di cui  all'Allegato  8,  comprensiva  dei  bilanci
approvati; 
    e)  entro  il  termine   di   dieci   giorni   lavorativi   dalla
sottoscrizione del relativo contratto con l'Istituto di  credito,  ai
sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto 8 agosto  2023,  l'accensione
di eventuali finanziamenti o mutui finalizzati alla liquidazione  dei
pagamenti compensativi. La comunicazione,  redatta  conformemente  al
modello  di  cui  all'Allegato  9,  deve   essere   corredata   della
documentazione contabile attestante il valore del  capitale  presente
nel fondo al momento della richiesta del finanziamento o del mutuo  e
di una copia del contratto di finanziamento o del mutuo  dalla  quale
si evinca l'importo complessivo del credito e la durata del piano  di
ammortamento, comunque non superiore a sessanta mesi; 
    f) per i soli  Fondi  IST,  entro  il  termine  di  dieci  giorni
lavorativi successivi all'accertamento, una comunicazione inerente al
superamento del  Trigger  Event,  calcolato  secondo  la  metodologia
riportata nel regolamento del fondo; 
    g) prima dell'avvio delle erogazioni, una  comunicazione  con  la
quale si informa circa l'inizio  del  pagamento  delle  compensazioni
agli aderenti aventi diritto; 
    h) a partire dal quarto anno di operativita' del fondo, entro  il
31 dicembre dell'anno  precedente,  il  piano  economico  finanziario
annuale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto 8 agosto 2023. 
  2. La documentazione di cui  al  comma  1  deve  essere  presentata
tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN-SGR.