Art. 5
Accesso ai benefici previsti dall'art. 76
del regolamento n. 2021/2115
1. Esclusivamente in relazione al sostegno per le spese
amministrative di costituzione dei fondi, la presentazione della
domanda di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 3, costituisce
manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici previsti dal
PSP 2023-2027.
2. Il diritto a presentare successiva domanda di sostegno per le
spese di cui al comma 1, e' subordinato al riconoscimento ufficiale
di cui all'art. 14 del decreto 8 agosto 2023.
3. Il sostegno per le integrazioni alle quote di partecipazione
alla copertura mutualistica e' ammissibile esclusivamente per le
domande di partecipazione sottoscritte dagli agricoltori aderenti al
fondo successivamente al riconoscimento ufficiale di cui all'art. 14
del decreto 8 agosto 2023.
4. In conformita' al disposto di cui all'art. 5 del decreto
ministeriale 8 agosto 2023 n. 413182, il versamento sul conto
corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla
copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere
effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni individuati da AGEA anche
nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori;
il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita' del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della
quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del
sostegno.
5. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura
mutualistica e' effettuato da parte di ciascun agricoltore aderente
al fondo al massimo entro l'anno immediatamente successivo a quello
di riferimento.
6. In caso di modifica ai documenti di cui all'art. 14, comma 2,
lettera b) del decreto 8 agosto 2023 intervenuta anche in corso
d'anno, per qualunque causa, successivamente al riconoscimento, ai
fini dell'ottenimento del contributo pubblico di cui all'art. 76 del
regolamento (UE) n. 2021/2115, il soggetto gestore potra' operare
sulla base dei documenti modificati solo a seguito di esito positivo
della verifica di cui all'art. 16 del medesimo decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 marzo 2024
Il direttore generale: Angelini
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 521