Art. 5 
 
              Accesso ai benefici previsti dall'art. 76 
                    del regolamento n. 2021/2115 
 
  1.  Esclusivamente  in  relazione  al   sostegno   per   le   spese
amministrative di costituzione  dei  fondi,  la  presentazione  della
domanda di riconoscimento di cui all'art.  2,  comma  3,  costituisce
manifestazione di interesse per l'accesso ai  benefici  previsti  dal
PSP 2023-2027. 
  2. Il diritto a presentare successiva domanda di  sostegno  per  le
spese di cui al comma 1, e' subordinato al  riconoscimento  ufficiale
di cui all'art. 14 del decreto 8 agosto 2023. 
  3. Il sostegno per le integrazioni  alle  quote  di  partecipazione
alla copertura mutualistica  e'  ammissibile  esclusivamente  per  le
domande di partecipazione sottoscritte dagli agricoltori aderenti  al
fondo successivamente al riconoscimento ufficiale di cui all'art.  14
del decreto 8 agosto 2023. 
  4. In conformita'  al  disposto  di  cui  all'art.  5  del  decreto
ministeriale 8  agosto  2023  n.  413182,  il  versamento  sul  conto
corrente dedicato  del  fondo  della  quota  di  partecipazione  alla
copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere
effettuato  attraverso  gli  strumenti  di  pagamento  del   bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti  idonei  a  consentire  la
piena tracciabilita'  delle  operazioni  individuati  da  AGEA  anche
nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori;
il mancato  utilizzo  di  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena
tracciabilita' del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della
quota a suo  carico  costituisce  causa  di  mancata  erogazione  del
sostegno. 
  5. Il  pagamento  della  quota  di  partecipazione  alla  copertura
mutualistica e' effettuato da parte di ciascun  agricoltore  aderente
al fondo al massimo entro l'anno immediatamente successivo  a  quello
di riferimento. 
  6. In caso di modifica ai documenti di cui all'art.  14,  comma  2,
lettera b) del decreto 8  agosto  2023  intervenuta  anche  in  corso
d'anno, per qualunque causa, successivamente  al  riconoscimento,  ai
fini dell'ottenimento del contributo pubblico di cui all'art. 76  del
regolamento (UE) n. 2021/2115, il  soggetto  gestore  potra'  operare
sulla base dei documenti modificati solo a seguito di esito  positivo
della verifica di cui all'art. 16 del medesimo decreto. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 marzo 2024 
 
                                      Il direttore generale: Angelini 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 521