Art. 5 Accesso ai benefici previsti dall'art. 76 del regolamento n. 2021/2115 1. Esclusivamente in relazione al sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi, la presentazione della domanda di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 3, costituisce manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici previsti dal PSP 2023-2027. 2. Il diritto a presentare successiva domanda di sostegno per le spese di cui al comma 1, e' subordinato al riconoscimento ufficiale di cui all'art. 14 del decreto 8 agosto 2023. 3. Il sostegno per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica e' ammissibile esclusivamente per le domande di partecipazione sottoscritte dagli agricoltori aderenti al fondo successivamente al riconoscimento ufficiale di cui all'art. 14 del decreto 8 agosto 2023. 4. In conformita' al disposto di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2023 n. 413182, il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni individuati da AGEA anche nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori; il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno. 5. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica e' effettuato da parte di ciascun agricoltore aderente al fondo al massimo entro l'anno immediatamente successivo a quello di riferimento. 6. In caso di modifica ai documenti di cui all'art. 14, comma 2, lettera b) del decreto 8 agosto 2023 intervenuta anche in corso d'anno, per qualunque causa, successivamente al riconoscimento, ai fini dell'ottenimento del contributo pubblico di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, il soggetto gestore potra' operare sulla base dei documenti modificati solo a seguito di esito positivo della verifica di cui all'art. 16 del medesimo decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2024 Il direttore generale: Angelini Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 521