Art. 2
Obiettivi dell'organismo
1. Obiettivo generale dell'organismo e' il rafforzamento del
sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la
gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e
all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente.
2. L'organismo persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche
al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero territorio
nazionale e prevenire situazioni di mercato discriminatorie e
distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione di proposte
tecniche e normative ai Ministeri competenti;
b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi
e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo
svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, finalizzati
anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri
competenti;
c) supportare i Ministeri competenti nello svolgimento delle
attivita' di vigilanza riguardanti:
1) la coerenza degli statuti dei sistemi di gestione
individuali e collettivi ai principi della responsabilita' estesa del
produttore di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006;
2) l'attuazione del Programma generale di prevenzione e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di cui
all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli
articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006,
per promuovere l'incremento delle attivita' di riutilizzo,
prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
4) il riconoscimento da parte dei Ministeri competenti dei
consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;
5) le funzioni e le azioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)
del comma 6 dell'articolo 178-ter, comma 6 e all'articolo 206-bis,
comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
6) la corretta quantificazione del contributo ambientale
nonche' la sua determinazione, nel caso previsto dall'articolo 237,
comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
3. Qualora ne ravvisi l'esigenza, l'organismo puo' fare ricorso
alle competenze tecniche dell'ISPRA e di altre amministrazioni
competenti.
4. Non rientrano tra gli obiettivi dell'organismo le finalita'
perseguite dall'ISPRA nell'espletamento delle attivita' svolte a
supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai
sensi dell'articolo 206-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 152
del 2006.