Art. 3
Modalita' di funzionamento dell'organismo
1. L'organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e, per
specifiche esigenze, possono essere invitati a partecipare alle
sedute dell'organismo esperti qualificati di altre amministrazioni.
2. Il presidente dell'organismo ha la rappresentanza del medesimo
e, per il tramite della segreteria di cui al comma 8 convoca le
sedute dell'organismo medesimo trasmettendo ai componenti l'ordine
del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni.
3. Il presidente dell'organismo designa il proprio sostituto, che
svolge le medesime funzioni del presidente, in caso assenza dello
stesso.
4. La convocazione puo' essere richiesta al presidente da un terzo
dei componenti dell'organismo, per argomenti di particolare
rilevanza, specificamente indicati nella richiesta medesima.
5. Le sedute dell'organismo sono considerate valide con la presenza
di almeno quattro componenti e le decisioni dell'organismo sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', il
voto del presidente determina la decisione da assumere.
6. L'assenza non giustificata e consecutiva di un componente ad
almeno tre sedute ne determina la decadenza.
7. Le dimissioni di uno dei componenti dell'organismo sono
comunicate direttamente al presidente in forma scritta.
8. Le funzioni di segreteria dell'organismo sono assicurate da una
segreteria composta da cinque componenti, di cui tre designati dalla
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e due dalla competente Direzione generale del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
9. La segreteria dell'organismo e' nominata con decreto del Capo
Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e opera presso la competente Direzione generale
dello stesso Ministero.
10. Le risultanze delle attivita' svolte dall'organismo sono
pubblicate su apposita pagina web del sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
delle imprese e del made in Italy, entro il 30 aprile di ogni anno, a
cura della segreteria di cui al comma 8. L'organismo puo' proporre ai
Ministeri competenti l'organizzazione di specifici eventi pubblici,
ai fini della divulgazione delle suddette risultanze.