Art. 3 
 
              Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 
 
  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto la Ragioneria generale
dello Stato provvede ad aggiornare il quadro  dei  finanziamenti  dei
singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione  delle
risorse  della  richiamata  validazione  (assegnazione  definitiva  -
allegati da 1 a 3). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni,
sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro  economico  e  il
cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 aprile 2024 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta 

 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Il  testo  del  decreto,  comprensivo   degli   allegati,   sara'
disponibile      alla      pagina      del       sito       internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora
ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo
_opere_indifferibili/