Art. 3 Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva - allegati da 1 a 3). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2024 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta ______ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo _opere_indifferibili/