IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza (SWD (2021) 12 final); Visto il Piano di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Atteso che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della suddetta decisione di esecuzione del 13 luglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM/2023/765 final); Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, e' stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023; Visto altresi' l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da richiamate modifiche e proposte di modifica, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 - «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica»; Considerata la necessita', nelle more della pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, di procedere con l'adozione di provvedimenti recanti i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica», anche al fine del rispetto del conseguimento dei riconnessi target e milestone; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE; Visti i contenuti definitori in materia di mobilita' elettrica contenuti nel regolamento (UE) n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 57; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 2, di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, nonche' ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di competenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico medesimo e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; Vista la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 inviata dal Ministero alla Commissione europea il 30 giugno 2023; Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la societa' e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 final del 20 luglio 2016, recante «Una strategia europea per la mobilita' a bassa emissione»; Vista la comunicazione COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) 789 final, avente ad oggetto la «Strategia per una mobilita' sostenibile e intelligente»; Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»); Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti gli Operational arrangements, siglati dalla Commissione europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021; Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea; Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita'; Viste le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02); Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, «Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»; Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360); Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilita'» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della ridetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modifiche e integrazioni, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare: a) l'art. 2, comma 6-bis, il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40% delle risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR; b) l'art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; c) l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; d) l'art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»; Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed in particolare l'art. 45-bis che prevede che «il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, puo' avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilita' in merito all'attuazione degli interventi stessi nonche' delle attivita' da svolgere ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale, con riferimento ai Codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'Unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target che, per la misura M2C2 Investimento 4.3 assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni; Considerati i principi trasversali per l'attuazione del PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera g), secondo cui, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (gia' «Ministro della transizione ecologica») sono definiti criteri e modalita' per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilita' sostenibile, nonche' misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica fast e ultra-fast, al fine di favorire la diffusione della mobilita' elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalita' possa esser perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri amministrativi che consentano di individuare una complessiva distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in termini di volume di traffico; Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica) del PNRR, come da successive e richiamate modifiche, e' prevista la realizzazione e l'entrata in funzione di: 1) almeno 7.500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito Tipo A o super veloci); 2) almeno 13.755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito Tipo B o veloci); 3) 100 stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia; Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e modalita' di funzionamento per i clienti finali, in quanto: a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza; b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in bassa tensione e hanno la finalita' di garantire operazioni di ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilita' cittadina e con potenze inferiori; c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l'interazione ottimale con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo fasi di carica e scarica delle batterie; Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarita' nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei criteri di selezione, adottare un apposito decreto per ciascuno dei tipi di infrastruttura di ricarica sopra elencato; Ritenuto di definire, con il presente decreto, i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei centri urbani, con le finalita' di: potenziare il servizio nelle zone con maggior parco circolante; ottenere una copertura omogenea del territorio nazionale, regionale e provinciale; massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e aree di sosta esistenti, al fine di evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle connessioni alla rete elettrica gia' presenti; Visto il regolamento (UE) n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerata l'opportunita' di definire criteri in linea con il regolamento (UE) n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, il quale prevede l'obbligo per gli Stati membri di collocare punti di ricarica accessibili al pubblico ad una distanza massima di 60 km in ogni direzione di marcia lungo la rete stradale centrale TEN-T; Ritenuto di provvedere alle predette finalita' definendo una ripartizione delle 13.755 stazioni di ricarica in ambiti provinciali o interprovinciali, con lotti corrispondenti a perimetri amministrativi pari a quelli delle province, all'interno dei quali individuare una distribuzione che tenga conto principalmente del parco circolante affinata sulla base di ulteriori indicatori quali: a) la disponibilita' di rimesse, parcheggi e box auto privati per nucleo familiare; b) la qualita' dell'aria; c) la penetrazione attuale di auto elettriche; d) la vocazione turistica dei comuni; Considerato il supporto tecnico che la societa' Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., ha fornito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia; Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che compongono l'investimento, parametrando le spese di connessione e progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di ricarica; Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell'attivita' di supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le infrastrutture di ricarica di Tipo B pari a 50.000 euro; Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate e degli stakeholder sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica), avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite pubblicazione sul portale web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022; Visti, in particolare, gli obblighi, stabiliti con la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, come da successive e richiamate modifiche, di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico: a) la milestone M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di almeno 4.700 stazioni di ricarica in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto puo' includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.; b) la milestone M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 7.500 punti pubblici di ricarica rapida in strade extraurbane e almeno 9.055 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto puo' includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia; c) il target M2C2-29bis, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 4.700 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto puo' includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia; d) il target M2C2-30bis, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 13.755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto puo' includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia; Visto che, per raggiungere i predetti milestone e target, considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo ammissibile che deve tener conto della riduzione percentuale minima in fase di gara, e' necessario prevedere uno stanziamento pari a 353.159.625 euro per la realizzazione solo delle infrastrutture di Tipo B, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 («Infrastrutture di ricarica elettrica») pari a 741.320.000 euro; Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi finalizzati al raggiungimento degli altri milestone e target previste nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3; Considerato inoltre, che per raggiungere le milestone intermedie e al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, e' necessario ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle infrastrutture di Tipo B su due annualita' secondo la seguente cadenza: 2023, 254.208.175 euro; 2024, 98.951.450 euro; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalita' di erogazione delle risorse PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonche' alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica Rilevazione delle titolarita' effettive ex art. 22 par. 2, lettera d), regolamento (UE) n. 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»; Vista la circolare 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»; Viste le Linee guida per i soggetti attuatori allegate allo strumento denominato «Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza», adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR presso il MASE; Vista la circolare del Dipartimento per l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; Vista la circolare del Dipartimento per l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; Vista la circolare del Dipartimento per l'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare: a) l'art. 1, comma 1, lettera c) che prevede l'applicazione specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente; b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»; c) l'art. 36-bis, rubricato «Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»; Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto dei citati articoli 4 e 36-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315 e, in particolare, verificato che: a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art. 36-bis, comma 3; b) e' rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso beneficiario di cui all'art. 36-bis, comma 7; c) e' rispettato il limite di 300 milioni di euro l'anno per segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture nei centri urbani, e quello di 30 milioni di euro per impresa per progetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera s-ter); d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso (art. 36-bis, comma 8); e) e' necessario implementare una misura di aiuto a favore delle infrastrutture di ricarica poiche' i veicoli stradali alimentati esclusivamente a energia elettrica oggi presenti in Italia rappresentano meno del 3% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati in Italia; a tal fine, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parte della medesima categoria di veicoli (art. 36-bis, comma 11); f) l'intensita' di aiuto puo' raggiungere il 100 % dei costi ammissibili; Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023 - Criteri e modalita' per la concessione dei benefici per la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici; Vista la convenzione stipulata con il GSE prot. n. 44 del 15 marzo 2023 e approvata con d.d. n. 255 di pari data, recante «Convenzione ex art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» - CUP F56I23000000006, e ammessa alla registrazione della Corte dei conti l'8 maggio 2023 al n. 1645; Considerato che la convenzione di cui alla linea precedente disciplina le attivita' connesse e correlate all'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR, il cui ambito di applicazione e' oggetto del presente decreto; Ritenuto che ai fini di assicurare l'accelerazione e lo snellimento delle procedure PNRR e l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e' necessario il rafforzamento delle strutture amministrative, nonche' il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, garantendo al contempo il coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; Considerato che l'ambito di applicazione del presente decreto coincide con l'oggetto della citata convenzione stipulata tra il Ministero ed il soggetto gestore «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», individuato con il decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023, per l'attuazione dell'Investimento 4.3 «Sviluppo di infrastruttura di ricarica» del PNRR; Considerato pertanto necessario che, al fine di garantire la continuita' e coerenza all'azione amministrativa, nel rispetto delle scadenze per il raggiungimento dei rinnovati milestone e target fissati dal PNRR, e' necessario che l'intero processo di attuazione del predetto Investimento venga gestito dal medesimo soggetto gestore; Considerato che i compiti in capo al GSE, ed i costi da riconoscere a quest'ultimo, per lo svolgimento delle attivita' di supporto connesse all'attuazione dell'Investimento 4.3 della Missione 2 Componente 2 «Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica» sono definiti nella convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE; Visto il decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023 contenente l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani; Visto il decreto del direttore della DGIE n. 416 del 30 giugno 2023 con il quale il Ministero ha reso pubblica la graduatoria definitiva dei progetti risultati idonei e ammessi al beneficio con l'individuazione, per ciascuno di essi, dell'importo aggiudicato; Ritenuto di rendere nuovamente disponibili le risorse non assegnate tramite l'avviso pubblico di cui al decreto del direttore della DGIE n. 333 del 10 maggio 2023 attraverso una nuova procedura competitiva; Ritenuto di dover: sostituire integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023, anche al fine di favorire il raggiungimento dei rinnovati milestone e dei target previsti dalla misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR; mantenere l'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023 con riferimento ad ogni fine connesso dell'attuazione degli esiti delle procedure di selezione gia' avviate alla data di cui al successivo art. 16, ivi compresi gli effetti della predetta convenzione stipulata tra il Ministero ed il GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto; Vista la nota prot. n. 0026695 del 12 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale e' stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano, ove compatibili e non in contrasto, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti: a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE, soggetto incaricato delle attivita' di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, dell'Investimento 4.3, del PNRR; c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) «ambito»: l'ambito provinciale o interprovinciale di cui all'allegato 2; e) «lotto»: il perimetro amministrativo aggregato a livello provinciale di cui all'allegato 2; f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale, iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124; g) «centri urbani»: i centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delimitati ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto; h) «strada urbana»: strada interna ad un centro abitato, come definita dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; i) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta; l) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori; m) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese; n) «soggetto proponente»: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito o costituendo, che presenta l'istanza per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto; o) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima, nonche' dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai medesimi progetti; p) «stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica»: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o piu' punti di ricarica; q) «punto di ricarica»: un'interfaccia per il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa disporre di uno o piu' connettori per permettere l'uso di diversi tipi di connettori, e' in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta; r) «presa o connettore di ricarica»: l'interfaccia fisica tra il punto di ricarica e il veicolo elettrico attraverso la quale avviene lo scambio di energia elettrica; s) «gruppo di stazioni di ricarica»: due o piu' stazioni di ricarica situate in un luogo specifico; t) «data di avvio del progetto»: per data di avvio del progetto ammesso a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto si intende la prima data in ordine cronologico, in ogni caso successiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle stazioni di ricarica, attestata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; u) «data di fine lavori»: la data in cui e' completata l'installazione, a regola d'arte, a seguito di collaudo, dell'infrastruttura di ricarica e delle relative interconnessioni elettriche; v) «data di entrata in funzione»: la data di avvio del servizio di ricarica al pubblico presso le stazioni oggetto di incentivazione.