IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale,  all'art.  1,
commi da 369 a 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili relativamente alle procedure  di  affidamento  di
opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 
  Visto, in particolare, il comma 370 del citato art. 1, con il quale
sono  disciplinate,  nell'ambito  della  procedura  semplificata,  le
modalita' di assegnazione nonche' di verifica e revoca delle  risorse
preassegnate; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
febbraio 2023, pubblicato nella G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, con  il
quale sono state disciplinate le modalita' di accesso  al  Fondo  per
l'anno  2023,  nonche'  le   modalita'   di   verifica   dell'importo
effettivamente spettante, nei  limiti  del  contributo  preassegnato,
agli interventi rientranti nella procedura di cui al  comma  370  del
citato art. 1; 
  Visto in particolare l'art. 10, comma 3, del richiamato decreto del
10 febbraio 2023, ai sensi del quale viene disciplinata  la  verifica
riguardante l'effettivo avvio  delle  procedure  di  affidamento  nel
periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 afferenti interventi per  i
quali e' stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 58  del  1°
marzo 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2024, n.  65,
con il quale, con riferimento alla procedura semplificata  del  primo
semestre, sono stati  approvati  l'Allegato  1,  contenente  l'elenco
degli interventi per i quali e' stata confermata l'assegnazione delle
risorse; l'Allegato 2, contenente l'elenco  degli  interventi  per  i
quali non e'  stata  completata  la  procedura  di  verifica  di  cui
all'art. 10, commi da 1 a 3, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 10 febbraio 2023, ma con riferimento  ai  quali  e'
stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento  dei  lavori
nel periodo  1°  luglio  2023  -  31  dicembre  2023;  l'Allegato  3,
contenente l'elenco  degli  interventi  per  i  quali  non  e'  stata
confermata l'assegnazione delle risorse; 
  Visto il comma  2  dell'art.  1  del  sopracitato  decreto  RGS  n.
58/2024, ai sensi del quale, in riferimento agli  interventi  di  cui
all'Allegato 2, le amministrazioni titolari dei  programmi,  entro  e
non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, devono indicare con nota formale, per
ogni  intervento,  le  informazioni  relative   alle   procedure   di
affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previste al comma
1 dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 10 febbraio 2023; 
  Viste le note con le quali le  amministrazioni  responsabili  hanno
fornito il riscontro di cui al comma 2, art. 1  del  decreto  RGS  n.
58/2024, ed in particolare le note: prot. n. 8231 del 19  marzo  2024
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale
per le strade e le autostrade, prot. n. 11649-P del 2 aprile 2024 del
Ministero della cultura,  prot.  n.  43172  del  29  marzo  2024  del
Ministero dell'interno, prot. n. 46667 del 15 marzo 2024 e  prot.  n.
53049 del 2 aprile 2024 del Ministero dell'istruzione e  del  merito;
prot. n. 1156 del 2 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti-Unita' di missione per il PNRR; prot. n.  4775  del  20
marzo 2024 della Presidenza del Consiglio  dei  ministri-Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie; prot. n. 150-P del 2  aprile
2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Unita'  di  missione
PNRR; prot. n. 16697 del 28 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento della protezione civile; 
  Rilevato che, con le sopraelencate note, per cinque interventi gia'
ricompresi nel menzionato Allegato 3 le amministrazioni  responsabili
hanno comunicato  la  corretta  associazione  tra  il  CIG  valido  e
relativo CUP, e che, pertanto, gli stessi confluiscono  nell'Allegato
1 per complessivi euro 583.218,64; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'assegnazione  definitiva  delle
risorse per gli interventi in possesso dei requisiti  di  accesso  al
Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Assegnazione definitiva e integrazione degli Allegati 
 
  1. E' approvato l'Allegato  A  denominato  «Ulteriori  assegnazioni
definitive  procedura  semplificata  secondo  semestre   2023»,   che
costituisce parte integrante del presente  decreto,  che  riporta  le
assegnazioni  definitive  degli  interventi  per  i  quali  e'  stato
riscontrato il requisito dell'avvio delle  procedure  di  affidamento
dei lavori per complessivi euro 19.211.247,19. 
  2. E' approvato l'Allegato B denominato «Ulteriori assegnazioni non
confermate», nel quale confluiscono gli interventi  per  i  quali  la
preassegnazione   non   e'   confermata,   per    complessivi    euro
11.845.198,21. 
  Conseguentemente,  sono  apportate  le  seguenti   modifiche   agli
allegati al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 58 del  1°
marzo 2024, che si intendono integralmente sostituiti: 
    a) l'Allegato 1, contenente gli interventi  per  i  quali  si  e'
provveduto ad assegnare le risorse in via definitiva, viene integrato
degli interventi di cui all'Allegato 2 e all'Allegato 3 per  i  quali
le amministrazioni titolari hanno attestato l'avvio  delle  procedure
di affidamento dei lavori. Il totale dell'Allegato 1 e'  pertanto  di
complessivi  euro  108.375.994,51  di  cui  euro  108.132.109,21  per
interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed  euro  243.885,30
per   interventi   degli   enti   locali    finanziati    dal    PNC.
Conseguentemente,  i  medesimi  interventi  vengono   espunti   dagli
allegati di provenienza; 
    b) l'Allegato  3,  contenente  gli  interventi  per  i  quali  in
mancanza dei requisiti, non  viene  confermata  l'assegnazione  delle
risorse viene integrato degli interventi di cui all'Allegato 2 per  i
quali l'assegnazione non e' stata  confermata  dalle  amministrazioni
titolari  dei  programmi  e  decurtato  degli  interventi   confluiti
nell'Allegato 1. Il totale dell'Allegato 3 e' pertanto di complessivi
euro 107.039.745,82, di cui euro 104.457.964,57 per interventi  degli
enti locali finanziati dal PNRR ed euro 2.581.781,25  per  interventi
degli enti locali finanziati dal PNC.  Conseguentemente,  i  medesimi
interventi vengono espunti dagli allegati di provenienza; 
    c) l'Allegato 4, che riporta il riepilogo informativo dei  totali
complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento  e  per
amministrazione istante, viene aggiornato. 
  Conseguentemente, l'Allegato 2  contenente  gli  interventi  per  i
quali non e' stata completata la procedura di verifica e' soppresso. 
  3. Con riferimento  agli  interventi  di  cui  all'Allegato  B,  le
amministrazioni  statali  finanziatrici  o  titolari   dei   relativi
programmi di investimento, entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione
del presente decreto,  provvedono  ad  annullare  la  preassegnazione
dandone comunicazione agli enti locali attuatori.