IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; Visto, in particolare, il comma 370 del citato art. 1, con il quale sono disciplinate, nell'ambito della procedura semplificata, le modalita' di assegnazione nonche' di verifica e revoca delle risorse preassegnate; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalita' di accesso al Fondo per l'anno 2023, nonche' le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato art. 1; Visto in particolare l'art. 10, comma 3, del richiamato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale viene disciplinata la verifica riguardante l'effettivo avvio delle procedure di affidamento nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 afferenti interventi per i quali e' stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 58 del 1° marzo 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2024, n. 65, con il quale, con riferimento alla procedura semplificata del primo semestre, sono stati approvati l'Allegato 1, contenente l'elenco degli interventi per i quali e' stata confermata l'assegnazione delle risorse; l'Allegato 2, contenente l'elenco degli interventi per i quali non e' stata completata la procedura di verifica di cui all'art. 10, commi da 1 a 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, ma con riferimento ai quali e' stato riscontrato l'avvio della procedura di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023; l'Allegato 3, contenente l'elenco degli interventi per i quali non e' stata confermata l'assegnazione delle risorse; Visto il comma 2 dell'art. 1 del sopracitato decreto RGS n. 58/2024, ai sensi del quale, in riferimento agli interventi di cui all'Allegato 2, le amministrazioni titolari dei programmi, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, devono indicare con nota formale, per ogni intervento, le informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori e al fabbisogno finanziario, previste al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023; Viste le note con le quali le amministrazioni responsabili hanno fornito il riscontro di cui al comma 2, art. 1 del decreto RGS n. 58/2024, ed in particolare le note: prot. n. 8231 del 19 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per le strade e le autostrade, prot. n. 11649-P del 2 aprile 2024 del Ministero della cultura, prot. n. 43172 del 29 marzo 2024 del Ministero dell'interno, prot. n. 46667 del 15 marzo 2024 e prot. n. 53049 del 2 aprile 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito; prot. n. 1156 del 2 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Unita' di missione per il PNRR; prot. n. 4775 del 20 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; prot. n. 150-P del 2 aprile 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Unita' di missione PNRR; prot. n. 16697 del 28 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile; Rilevato che, con le sopraelencate note, per cinque interventi gia' ricompresi nel menzionato Allegato 3 le amministrazioni responsabili hanno comunicato la corretta associazione tra il CIG valido e relativo CUP, e che, pertanto, gli stessi confluiscono nell'Allegato 1 per complessivi euro 583.218,64; Ritenuto di dover procedere all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi in possesso dei requisiti di accesso al Fondo; Decreta: Art. 1 Assegnazione definitiva e integrazione degli Allegati 1. E' approvato l'Allegato A denominato «Ulteriori assegnazioni definitive procedura semplificata secondo semestre 2023», che costituisce parte integrante del presente decreto, che riporta le assegnazioni definitive degli interventi per i quali e' stato riscontrato il requisito dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori per complessivi euro 19.211.247,19. 2. E' approvato l'Allegato B denominato «Ulteriori assegnazioni non confermate», nel quale confluiscono gli interventi per i quali la preassegnazione non e' confermata, per complessivi euro 11.845.198,21. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche agli allegati al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 58 del 1° marzo 2024, che si intendono integralmente sostituiti: a) l'Allegato 1, contenente gli interventi per i quali si e' provveduto ad assegnare le risorse in via definitiva, viene integrato degli interventi di cui all'Allegato 2 e all'Allegato 3 per i quali le amministrazioni titolari hanno attestato l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori. Il totale dell'Allegato 1 e' pertanto di complessivi euro 108.375.994,51 di cui euro 108.132.109,21 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 243.885,30 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC. Conseguentemente, i medesimi interventi vengono espunti dagli allegati di provenienza; b) l'Allegato 3, contenente gli interventi per i quali in mancanza dei requisiti, non viene confermata l'assegnazione delle risorse viene integrato degli interventi di cui all'Allegato 2 per i quali l'assegnazione non e' stata confermata dalle amministrazioni titolari dei programmi e decurtato degli interventi confluiti nell'Allegato 1. Il totale dell'Allegato 3 e' pertanto di complessivi euro 107.039.745,82, di cui euro 104.457.964,57 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 2.581.781,25 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC. Conseguentemente, i medesimi interventi vengono espunti dagli allegati di provenienza; c) l'Allegato 4, che riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione istante, viene aggiornato. Conseguentemente, l'Allegato 2 contenente gli interventi per i quali non e' stata completata la procedura di verifica e' soppresso. 3. Con riferimento agli interventi di cui all'Allegato B, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provvedono ad annullare la preassegnazione dandone comunicazione agli enti locali attuatori.