Art. 2
Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio
1. Per gli interventi di cui all'Allegato A entro cinque giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto la
Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei
finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con
l'indicazione delle risorse assegnate definitivamente con l'Allegato
1. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad
aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma
finanziario, anche detto piano dei costi.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 aprile 2024
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
__________
Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara'
disponibile alla pagina del sito internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/moni
toraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/f
ondo_opere_indifferibili/