Art. 2 
 
              Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 
 
  1. Per gli interventi di cui all'Allegato  A  entro  cinque  giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto  la
Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro  dei
finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi  di  monitoraggio  con
l'indicazione delle risorse assegnate definitivamente con  l'Allegato
1. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono  tenuti  ad
aggiornare tempestivamente il quadro economico  e  il  cronoprogramma
finanziario, anche detto piano dei costi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 19 aprile 2024 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il  testo  del  decreto,  comprensivo   degli   allegati,   sara'
disponibile alla pagina del sito internet: 
    https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/moni
toraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/f
ondo_opere_indifferibili/