IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 15 aprile 2024, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese, in osservanza della legge 24 gennaio 1979, n. 18, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28; Decreta: Art. 1 Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle relative sedi 1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono - per le sedi delle sezioni elettorali da istituire nella circoscrizione consolare di competenza e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalle autorita' del luogo - locali idonei allo svolgimento delle operazioni demandate a tali sezioni, evitando, ove possibile, che le stesse siano ubicate presso sedi di partiti politici, di organismi sindacali associativi o di enti di patronato italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali e commerciali. 2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione elettorale ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione e di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale. 3. Ove necessario al fine di ottenere la disponibilita' dei locali da adibire a sezioni elettorali, i capi degli uffici consolari, in qualita' di parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilita' conseguente, provvedono a stipulare i contratti secondo le norme e gli usi del luogo. 4. Qualora, per sopravvenute gravi circostanze, sia necessario variare la sede di una sezione elettorale successivamente al 3 maggio 2024, il capo dell'ufficio consolare, oltre a darne comunque comunicazione alla Direzione centrale per i servizi elettorali presso il Ministero dell'interno, provvede ad informare tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi piu' idonei. All'entrata della sede della sezione che e' stato necessario variare, deve essere affisso, nel giorno antecedente e durante le ore di votazione, un avviso in lingua italiana che indichi la nuova ubicazione della sezione elettorale. 5. Secondo le intese raggiunte con il Governo di ciascun Paese membro dell'Unione europea e, comunque, entro il 3 giugno 2024, l'Ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli affari esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani ivi residenti.