Art. 2 Locali per attivita' di propaganda elettorale 1. Su richiesta scritta del rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, n. 1) della predetta legge n. 18 del 1979, i capi degli uffici consolari si adoperano per reperire locali adeguati per l'attivita' di propaganda elettorale, tenendo in ogni caso presenti le intese concluse con le rispettive autorita' di accreditamento. 2. Nel caso in cui i suddetti locali appartengano allo Stato italiano o ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante o ai suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che non venga posta in essere alcuna differenziazione di trattamento tra i partiti o gruppi politici interessati. 3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che li utilizzano.