Art. 3 Affissioni di propaganda elettorale 1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici sono sottoscritte da uno dei rappresentanti designati a norma del citato art. 31, primo comma, n. 1), ovvero da un loro mandatario. 2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale puo' essere posto a carico dello Stato italiano. 3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo sono redatti in lingua italiana, compatibilmente con le intese raggiunte con le autorita' di accreditamento ed indicano il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.