Art. 4 Accesso a trasmissioni radio-televisive 1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che abbiano avuta ammessa una lista di candidati, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante o a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del Governo centrale o locale e sempre nel rispetto delle intese intercorse con le rispettive autorita' di accreditamento. 2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici, ovvero dal loro mandatario. 3. Le modalita' per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive e i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta e' diretta. 4. Nel rispetto delle intese concluse con le autorita' di rispettivo accreditamento, le trasmissioni di propaganda elettorale effettuate su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere comunque diffuse anche in lingua italiana. 5. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni puo' essere posto a carico dello Stato italiano.