Art. 5 Polizia dell'adunanza delle sezioni elettorali 1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza. Egli puo' richiedere, per il tramite dell'Autorita' diplomatico-consolare italiana, l'intervento degli agenti della forza pubblica posta a disposizione dalle autorita' locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. 2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. I capi degli uffici consolari, nel rispetto delle intese raggiunte in merito, concordano con le competenti autorita' di polizia locale ogni misura idonea ad assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze della sezione elettorale ed evitare che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. 4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti delle sezioni elettorali e delle autorita' di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, provvedono: a) a far pervenire ai presidenti di sezione elettorale un'attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione; b) a comunicare alle competenti autorita' di polizia le generalita' dei presidenti delle sezioni elettorali, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18; c) alla consegna alle locali autorita' di polizia e ai presidenti delle sezioni elettorali di stampati recanti il testo del presente articolo, redatti in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.