Art. 5 
 
           Polizia dell'adunanza delle sezioni elettorali 
 
  1. Nelle sezioni elettorali istituite nel  territorio  degli  altri
Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del  decreto-legge  24
giugno 1994, n. 408, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione e' incaricato  della
polizia  dell'adunanza.  Egli  puo'  richiedere,   per   il   tramite
dell'Autorita'  diplomatico-consolare  italiana,  l'intervento  degli
agenti della forza pubblica  posta  a  disposizione  dalle  autorita'
locali per far espellere e, se del caso, fermare o  arrestare  coloro
che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o
commettano reato. 
  2. I presidenti delle sezioni  elettorali  hanno  obbligo  di  fare
rapporto, tramite  l'ufficio  consolare  competente,  al  procuratore
della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque  commessa,
alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel
testo unico delle leggi per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n. 361. 
  3. I  capi  degli  uffici  consolari,  nel  rispetto  delle  intese
raggiunte in  merito,  concordano  con  le  competenti  autorita'  di
polizia locale ogni misura idonea ad assicurare il libero  e  spedito
accesso  degli  elettori  nei  locali  di  votazione,  per   impedire
assembramenti nelle vicinanze della sezione elettorale ed evitare che
durante  la  votazione  sia  svolta  qualsiasi  forma  di  propaganda
elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso  delle  sezioni
elettorali. 
  4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti  dei  presidenti
delle sezioni elettorali e  delle  autorita'  di  polizia  dei  Paesi
ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, provvedono: 
    a)  a  far  pervenire  ai  presidenti   di   sezione   elettorale
un'attestazione della nomina redatta in lingua italiana  e  corredata
della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione; 
    b)  a  comunicare  alle  competenti  autorita'  di   polizia   le
generalita' dei presidenti delle sezioni elettorali, compresi  quelli
nominati in sostituzione a norma dell'art. 32,  ultimo  comma,  della
legge 24 gennaio 1979, n. 18; 
    c) alla consegna alle locali autorita' di polizia e ai presidenti
delle sezioni elettorali di stampati recanti il  testo  del  presente
articolo, redatti in lingua italiana e  nella  lingua  ufficiale  del
luogo della votazione.