Art. 6 
 
Relazioni al Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
                           internazionale 
 
  1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a  segnalare  al  piu'
presto, alla competente ambasciata e al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale,  ogni  caso  di  violazione  dei
principi di cui all'art. 25, secondo comma, della  legge  24  gennaio
1979, n. 18, recepiti nelle intese raggiunte nonche' dei principi  di
cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n.  515,  e  di
cui alla legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  riferendo  anche  sulle
eventuali iniziative adottate.