Art. 6 Relazioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al piu' presto, alla competente ambasciata e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recepiti nelle intese raggiunte nonche' dei principi di cui agli articoli 1 e 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferendo anche sulle eventuali iniziative adottate.