Art. 7 Disciplina delle operazioni delle sezioni elettorali 1. Per il compimento delle operazioni di costituzione delle sezioni elettorali, delle operazioni preliminari alla votazione, delle operazioni di votazione, di verbalizzazione, di chiusura dei plichi contenenti tutto il materiale elettorale e del loro trasferimento, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale diramano istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse e delle norme in esse richiamate. Roma, 3 maggio 2024 Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani