IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, con la finalita' di adeguare l'accertamento sintetico
al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio,
rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il
contribuente, anche mediante il contraddittorio;
Vista la modifica dell'art. 38, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotta
dall'art. 10 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 186 del 9 agosto 2018, che prevede
che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone
fisiche puo' essere fondata sul contenuto induttivo di elementi
indicativi di capacita' contributiva e che detto contenuto deve
essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale con periodicita' biennale, sentiti l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e
alla propensione al risparmio dei contribuenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013, con il quale e' stato stabilito il contenuto induttivo degli
elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali
puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del
maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli
accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010;
Tenuto conto del parere del Garante per la protezione dei dati
personali del 21 novembre 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25
settembre 2015 con il quale e' stato stabilito il contenuto induttivo
degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei
quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o
del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile
agli accertamenti relativi ai redditi dell'anno d'imposta 2011 in
poi;
Visto che il citato art. 10 del decreto-legge del 12 luglio 2018,
n. 87 ha espressamente abrogato il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 16 settembre 2015, prevedendo che le disposizioni del
predetto decreto cessino di avere efficacia per gli anni di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto induttivo degli
elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali
puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del
maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli
accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta a decorrere dal
2016;
Sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le
associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli
aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 24 aprile 2024, ai sensi dell'art. 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Elementi indicativi di capacita' di contributiva
1. Con il presente decreto e' individuato il contenuto induttivo
degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base del
quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, puo' essere
fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle
persone fisiche.
2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di
capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente
e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche
l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. L'elenco
degli elementi di cui al periodo precedente e' indicato nella tabella
A che fa parte integrante del presente decreto.
3. La tabella A individua le informazioni utilizzabili per
determinare gli elementi indicativi di capacita' contributiva
presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria.
La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e
servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali
non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento
effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando
una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o
del servizio considerato. Le spese, distinte per gruppi e categorie
di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente,
sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie
compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su
campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici
tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree
territoriali in cui e' suddiviso il territorio nazionale. Le
tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella
B, che fa parte integrante del presente decreto. Le spese possono
essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.
4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita' contributiva
indicati nella tabella A e', altresi', determinato considerando la
quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi,
investimenti e altre spese.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai
fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle
persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi
alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono
considerati essenziali per conseguire uno standard di vita
minimamente accettabile per una famiglia con determinate
caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede di
contraddittorio con il contribuente, si considera l'ammontare
individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi
al limite della soglia di poverta' assoluta. Tale soglia varia, per
costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua
composizione per eta', alla ripartizione geografica e alla dimensione
del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sulle
spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.
6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo
delle persone fisiche, resta ferma la facolta' dell'Agenzia delle
entrate di utilizzare, altresi', elementi di capacita' contributiva
diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano
disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal
contribuente.
7. In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle
informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di
contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente
rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi
di capacita' contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle
spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore.