IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
come modificato dall'art. 22, comma 1, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, con la finalita' di adeguare  l'accertamento  sintetico
al contesto socio-economico mutato nel  corso  dell'ultimo  decennio,
rendendolo  piu'  efficiente  e  dotandolo   di   garanzie   per   il
contribuente, anche mediante il contraddittorio; 
  Vista la modifica dell'art.  38,  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotta
dall'art. 10 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 186 del 9 agosto 2018, che  prevede
che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone
fisiche puo' essere  fondata  sul  contenuto  induttivo  di  elementi
indicativi di capacita'  contributiva  e  che  detto  contenuto  deve
essere individuato, mediante l'analisi di campioni  significativi  di
contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo  familiare  e
dell'area territoriale di  appartenenza,  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale con periodicita' biennale, sentiti l'Istituto nazionale  di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di  ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di  spesa  e
alla propensione al risparmio dei contribuenti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013, con il quale e' stato stabilito il  contenuto  induttivo  degli
elementi indicativi di capacita' contributiva sulla  base  dei  quali
puo' essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  o  del
maggior reddito complessivo delle persone fisiche,  applicabile  agli
accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010; 
  Tenuto conto del parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 21 novembre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  223  del  25
settembre 2015 con il quale e' stato stabilito il contenuto induttivo
degli elementi indicativi di capacita' contributiva  sulla  base  dei
quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del  reddito  o
del maggior reddito complessivo delle  persone  fisiche,  applicabile
agli accertamenti relativi ai redditi  dell'anno  d'imposta  2011  in
poi; 
  Visto che il citato art. 10 del decreto-legge del 12  luglio  2018,
n. 87 ha espressamente abrogato il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 16 settembre 2015, prevedendo che le disposizioni del
predetto decreto cessino di avere efficacia per gli anni  di  imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire il  contenuto  induttivo  degli
elementi indicativi di capacita' contributiva sulla  base  dei  quali
puo' essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  o  del
maggior reddito complessivo delle persone  fisiche  applicabile  agli
accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta a decorrere dal
2016; 
  Sentiti  l'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT)   e   le
associazioni maggiormente rappresentative  dei  consumatori  per  gli
aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data  24  aprile  2024,  ai  sensi  dell'art.  36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Elementi indicativi di capacita' di contributiva 
 
  1. Con il presente decreto e' individuato  il  contenuto  induttivo
degli elementi indicativi di capacita' contributiva  sulla  base  del
quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  puo'  essere
fondata la determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle
persone fisiche. 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto,  per  elemento  indicativo  di
capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente
e  la  propensione  al  risparmio   determinata   utilizzando   anche
l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605.  L'elenco
degli elementi di cui al periodo precedente e' indicato nella tabella
A che fa parte integrante del presente decreto. 
  3.  La  tabella  A  individua  le  informazioni  utilizzabili   per
determinare  gli  elementi  indicativi  di   capacita'   contributiva
presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione  finanziaria.
La medesima tabella indica,  inoltre,  alcune  categorie  di  beni  e
servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per  i  quali
non  si  dispone   dell'ammontare   della   spesa   di   mantenimento
effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando
una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o
del servizio considerato. Le spese, distinte per gruppi  e  categorie
di consumi del nucleo familiare  di  appartenenza  del  contribuente,
sono  desunte  dall'indagine  annuale  sulle  spese  delle   famiglie
compresa nel Programma statistico nazionale, ai  sensi  dell'art.  13
del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  effettuata  su
campioni  significativi  di  contribuenti   appartenenti   a   undici
tipologie  di  nuclei  familiari,  distribuite  nelle   cinque   aree
territoriali  in  cui  e'  suddiviso  il  territorio  nazionale.   Le
tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella
B, che fa parte integrante del presente  decreto.  Le  spese  possono
essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore. 
  4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita'  contributiva
indicati nella tabella A e', altresi',  determinato  considerando  la
quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi,
investimenti e altre spese. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai
fini della determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  delle
persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe  tributaria  relativi
alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono
considerati  essenziali  per  conseguire   uno   standard   di   vita
minimamente   accettabile   per   una   famiglia   con    determinate
caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede  di
contraddittorio  con  il  contribuente,  si   considera   l'ammontare
individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi
al limite della soglia di poverta' assoluta. Tale soglia  varia,  per
costruzione,  in  base  alla  dimensione  della  famiglia,  alla  sua
composizione per eta', alla ripartizione geografica e alla dimensione
del comune di residenza rilevata dai  risultati  dell'indagine  sulle
spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica. 
  6. Ai fini della determinazione sintetica del  reddito  complessivo
delle persone fisiche, resta ferma  la  facolta'  dell'Agenzia  delle
entrate di utilizzare, altresi', elementi di  capacita'  contributiva
diversi  da  quelli  riportati  nella  tabella   A,   qualora   siano
disponibili dati relativi  ad  altre  voci  di  spesa  sostenute  dal
contribuente. 
  7.  In  ogni  caso  l'ammontare  delle   spese   risultante   dalle
informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in  sede  di
contraddittorio con il contribuente si  considera  sempre  prevalente
rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli  elementi
di capacita' contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle
spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore.