Art. 3 
 
                      Determinazione sintetica 
                 del reddito complessivo accertabile 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4  del  presente  decreto,
l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo  accertabile
del contribuente sulla base: 
    a) dell'ammontare delle spese, anche diverse  rispetto  a  quelle
indicate  nella  tabella  A,  che,  dai  dati  presenti  nel  Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria o comunque nella  disponibilita'
dell'amministrazione    finanziaria,    risultano    sostenute    dal
contribuente; 
    b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite  ai  beni  nella
disponibilita' del contribuente,  presenti  nella  tabella  A,  nella
misura determinata considerando una spesa minima  presunta,  ricavata
dall'indagine  annuale  dell'ISTAT  sulle  spese  delle  famiglie,  o
tramite analisi e  studi  socio-economici  applicati  al  dato  certo
relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio; 
    c)   della   quota   parte,   attribuibile    al    contribuente,
dell'ammontare  della  spesa  per  i  beni  e   servizi   considerati
essenziali  per  conseguire  uno   standard   di   vita   minimamente
accettabile (c.d. «Soglia di poverta'  assoluta»)  per  una  famiglia
corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza; 
    d)  della  quota  relativa  agli  incrementi   patrimoniali   del
contribuente  imputabile   al   periodo   d'imposta,   nella   misura
determinata con le modalita' indicate nella tabella A; 
    e) della quota di risparmio riscontrata,  formatasi  nell'anno  e
non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.