Art. 3
Determinazione sintetica
del reddito complessivo accertabile
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto,
l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile
del contribuente sulla base:
a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle
indicate nella tabella A, che, dai dati presenti nel Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria o comunque nella disponibilita'
dell'amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal
contribuente;
b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella
disponibilita' del contribuente, presenti nella tabella A, nella
misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata
dall'indagine annuale dell'ISTAT sulle spese delle famiglie, o
tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo
relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio;
c) della quota parte, attribuibile al contribuente,
dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati
essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente
accettabile (c.d. «Soglia di poverta' assoluta») per una famiglia
corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del
contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura
determinata con le modalita' indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e
non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.