Art. 4
Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica
del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria
1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, al verificarsi delle quali e' ammessa la determinazione
sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facolta' di
dimostrare:
a) che il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile,
ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed
investimenti si e' formata nel corso di anni precedenti.