Art. 4 
 
Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione  sintetica
  del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria 
 
  1. In presenza delle condizioni indicate al sesto  comma  dell'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  al  verificarsi  delle  quali  e'  ammessa  la   determinazione
sintetica del reddito complessivo, il  contribuente  ha  facolta'  di
dimostrare: 
    a) che il finanziamento  delle  spese  e'  avvenuto  con  redditi
diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo  di  imposta,  o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base  imponibile,
ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; 
    b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; 
    c)  che  la  quota  del  risparmio  utilizzata  per  consumi   ed
investimenti si e' formata nel corso di anni precedenti.