IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» con il quale, tra l'altro, viene  istituito  il  Ministero
della  transizione  ecologica  che  ha  riunito  le  competenze   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con
le attribuzioni in materia di energia precedentemente  ripartite  tra
altri dicasteri; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone  la  ridenominazione
del Ministero della transizione ecologica in Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto l'art. 1, comma 685, della citata legge n. 197 del  2022,  il
quale prevede che «Al  fine  di  incrementare  il  riciclaggio  delle
plastiche miste  e  degli  scarti  non  pericolosi  dei  processi  di
produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero
dei rifiuti solidi  urbani,  in  alternativa  all'avvio  al  recupero
energetico, nonche' al fine di  ridurre  l'impatto  ambientale  degli
imballaggi e il livello  di  rifiuti  non  riciclabili  derivanti  da
materiali da imballaggio, ai  fini  del  riconoscimento  del  credito
d'imposta di cui all' art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 , e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze  presentate  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  14
dicembre 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  9
febbraio 2022»; 
  Visto, in particolare, il comma 686,  del  medesimo  art.  1  della
citata legge n. 197 del  2022,  che  dispone  che  «Per  le  medesime
finalita' di cui al comma 685, a  tutte  le  imprese  che  acquistano
prodotti  realizzati  con  materiali   provenienti   dalla   raccolta
differenziata degli imballaggi  in  plastica  ovvero  che  acquistano
imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI  EN
13432:2002 o  derivati  dalla  raccolta  differenziata  della  carta,
dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno  degli  anni
2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle
spese sostenute e documentate per i predetti acquisti»; 
  Visto il comma 687 del predetto art. 1 della legge n. 197 del  2022
ai sensi del quale «Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  686  e'
riconosciuto fino a un importo massimo annuale  di  20.000  euro  per
ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;» 
  Visto il comma 688 del citato art. 1 della legge n.  197  del  2022
nel quale si prevede che «Il credito d'imposta di cui al comma 686 e'
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta di riconoscimento  del  credito.  Esso  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e'  soggetto  al
limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244. Il credito d'imposta  e'  utilizzabile  a  decorrere  dal  1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati
effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686; 
  Visto il comma 689 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai
sensi del quale «Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui
al comma 686, il modello F24 e' presentato esclusivamente  attraverso
i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi  del
presente comma sono stanziati su apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  per  il  successivo  trasferimento   alla   contabilita'
speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; 
  Visto, altresi', il comma 690 del citato art. 1 della legge n.  197
del 2022, che prevede che «Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sono  definiti  i  requisiti  tecnici  e  le
certificazioni idonee  ad  attestare  la  natura  ecosostenibile  dei
prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa  dell'Unione
europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di
materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla  parte  quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonche' i  criteri  e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta  di
cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti
di spesa di cui al comma 687»; 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  ed  in
particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo
deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con  il  mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati  membri,
gli aiuti concessi dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse  statali,
sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune  imprese  o   talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della  Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in  materia  di
crediti d'imposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e, in particolare, gli articoli 46, 47 e  71  concernenti  le
dichiarazioni  sostitutive   di   certificazione   e   dell'atto   di
notorieta'; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma  6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del
credito d'imposta; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il  decreto  29  dicembre  2016,  n.  266,  recante  «Criteri
operativi  e  le  procedure   autorizzative   semplificate   per   il
compostaggio di comunita' di rifiuti  organici,  ai  sensi  dell'art.
180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e,
in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i  rifiuti  e  materiali
ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio  di  comunita'  gli
imballaggi in legno (150103) e gli  imballaggi  in  carta  e  cartone
(150101); 
  Visto il decreto  5  febbraio  1998  recante  l'individuazione  dei
rifiuti non pericolosi  sottoposti  alle  procedure  semplificate  di
recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto  legislativo  5
febbraio 1997,  n.  22  e,  in  particolare,  la  voce  «16.  Rifiuti
compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la  produzione
di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103]  e
la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101]; 
  Considerato che gli imballaggi in carta e in legno,  costituiti  da
sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del  decreto
ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Regolamento recante i
criteri operativi e le procedure autorizzative  semplificate  per  il
compostaggio di comunita' di rifiuti organici»; 
  Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura,  di  poter
includere gli imballaggi in carta  e  cartone  e  in  legno  tra  gli
«imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle
disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002; 
  Visto la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio  2017,  n.  115,
recante il «Regolamento recante la disciplina  per  il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»; 
  Vista la  convenzione  del  25  marzo  2021,  stipulata,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tra
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica -  Direzione
generale  per  l'economia  circolare  e   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -
Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329
del 12 maggio 2021; 
  Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 1, dal comma  686
al comma 690, della citata legge n.  197  del  2022,  concesso  dallo
Stato a favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti  del
massimale di cui ai regolamenti «de minimis»,  in  quanto  misura  di
aiuto de qua e' esentata dall'obbligo di  notifica  di  cui  all'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Ritenuta la necessita' di emanare  le  disposizioni  procedurali  e
applicative necessarie  alla  concessione  del  contributo  stabilito
dall'art. 1, comma 686, della  citata  legge  n.  197  del  2022  che
garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al  comma  687  e
delle modalita' indicate ai commi 688 e 689 del medesimo articolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «legge di bilancio 2023»: la legge 29 dicembre 2022,  n.  197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  29
dicembre 2022, n. 303; 
    b) «Ministero»: il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica; 
    c) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato a raccogliere  dati  e  informazioni  relativamente  agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis»  e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse  economico
generale; 
    d) «Registri SIAN  e  SIPA»:  le  sezioni  applicative  del  SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi  dell'art.
15 della legge 4 giugno 1984,  n.  194,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali)  e  del  SIPA  (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito  del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli  aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    e) «regolamento de minimis»: il pertinente  regolamento,  tra  il
regolamento (UE) n. 2831/2023, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e  il
regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero  tra  i  successivi  regolamenti
emanati nelle medesime materie, applicabile sulla base dell'attivita'
svolta dall'impresa beneficiaria; 
    f) «TUIR»: testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.