IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA di concerto con IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri dicasteri; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Visto l'art. 1, comma 685, della citata legge n. 197 del 2022, il quale prevede che «Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022»; Visto, in particolare, il comma 686, del medesimo art. 1 della citata legge n. 197 del 2022, che dispone che «Per le medesime finalita' di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti»; Visto il comma 687 del predetto art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale «Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;» Visto il comma 688 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 nel quale si prevede che «Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686; Visto il comma 689 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale «Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; Visto, altresi', il comma 690 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022, che prevede che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»; Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici, ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunita' gli imballaggi in legno (150103) e gli imballaggi in carta e cartone (150101); Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101]; Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici»; Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli «imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002; Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»; Vista la convenzione del 25 marzo 2021, stipulata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021; Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della citata legge n. 197 del 2022, concesso dallo Stato a favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del massimale di cui ai regolamenti «de minimis», in quanto misura di aiuto de qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 1, comma 686, della citata legge n. 197 del 2022 che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 687 e delle modalita' indicate ai commi 688 e 689 del medesimo articolo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «legge di bilancio 2023»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2022, n. 303; b) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale; d) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; e) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 2831/2023, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero tra i successivi regolamenti emanati nelle medesime materie, applicabile sulla base dell'attivita' svolta dall'impresa beneficiaria; f) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.