Art. 10 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1.   Il   Ministero   trasmette    all'Agenzia    delle    entrate,
preventivamente  rispetto  alla  comunicazione  ai  beneficiari   del
provvedimento di concessione e  con  modalita'  telematiche  definite
d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a  fruire  dell'agevolazione
con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le
stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni  o  revoche,
anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero,  con  le  stesse
modalita' definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle  imprese  che
hanno  utilizzato  in  compensazione  il  credito  d'imposta,  con  i
relativi importi.