Art. 10 Trasmissione dei dati 1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse modalita' definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.