Art. 11 Controlli 1. Il Ministero procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 3, rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. 2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne da' comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Le predette attivita' di controllo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.