Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero procede a effettuare idonei controlli e  ispezioni,
a campione, in misura proporzionale  al  rischio  e  all'entita'  del
beneficio e sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui all'art.  4,
comma 3, rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per  la
fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. 
  2. I controlli in merito alla legittima fruizione  del  credito  di
imposta  sono  effettuati,  nell'ambito   della   propria   ordinaria
attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate. 
  3.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  accerti,  nell'ambito   dei
controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale,
del  credito  d'imposta  di  cui  al   presente   decreto,   ne   da'
comunicazione in via telematica al Ministero  che,  previe  verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero. 
  4. Le predette attivita' di controllo sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.