Art. 12 
 
                      Revoca dell'agevolazione 
 
  1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero  nei  seguenti
casi: 
    a)   venga   accertata,    successivamente    alla    concessione
dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei  controlli  di
cui all'art. 11,  l'assenza  di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto beneficiario e non sanabili; 
    b) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 11; 
    c)  venga  accertato,  da  parte  dell'Agenzia   delle   entrate,
nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2, una indebita
fruizione dell'agevolazione, totale e parziale. 
  2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero  provvede  al
recupero presso i  soggetti  beneficiari  dell'importo  indebitamente
percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73.