Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle  agevolazioni  ricevute  ai  sensi  del  presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125  e
seguenti,  della  legge  4  agosto  2017,   n.   124   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. L'elenco degli oneri informativi  per  le  imprese  previsti  ai
sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180,
e' reso disponibile attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
per i relativi adempimenti  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 aprile 2024 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della sicurezza energetica 
                           Pichetto Fratin 
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy 
                                Urso 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 1522