Art. 13 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 3. L'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' reso disponibile attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2024 Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1522