Art. 3 Soggetti beneficiari 1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5: a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese; b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale; c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4; 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.