Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' rivolta a tutte  le
imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di cui  all'art.
5: 
    a) sono costituite, regolarmente iscritte e  «attive»  presso  il
registro delle imprese; 
    b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo  di  una
sede principale o secondaria sul territorio nazionale; 
    c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e
non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a   procedure
concorsuali; 
    d)  hanno   acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili
secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002,  imballaggi  in  carta  e
cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta
differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto
previsto dall'art. 4; 
  2. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.