Art. 4 
 
        Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni 
 
  1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni
2023 e 2024, relative all'acquisto di: 
    a) prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla  raccolta
differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi  in
plastica; 
    b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili
secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi: 
      i) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli
imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli  imballaggi  in
carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli
normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli  imballaggi  in
carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e
compostabili; 
      ii) gli imballaggi in legno non impregnati; 
    c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta
differenziata della carta; 
    d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta
differenziata dell'alluminio; 
    e)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta
differenziata del vetro. 
  2. I prodotti e gli imballaggi di cui al comma 1 devono possedere i
requisiti tecnici e le certificazioni  previste  dall'allegato  1  al
presente decreto. 
  3.  L'effettivita'  del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di
agevolazione deve risultare  da  un'apposita  attestazione  resa,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore
legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o   da   un
professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli
esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei
consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal  responsabile  del  centro   di
assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata  attestazione,
e' certificato: 
    a. l'elenco delle spese ammissibili ad  agevolazione  nonche'  il
periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si   considerano
effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR; 
    b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo  produttivo
del soggetto proponente; 
    c.  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si
riferiscono  le  spese  rendicontate,  che  deve  essere   effettuato
attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e  con
modalita' che consentano la  piena  tracciabilita'  dei  pagamenti  e
l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture; 
    d. che l'impresa proponente  non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle
medesime  spese  oggetto  della  richiesta  di  agevolazione,   altri
benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai  sensi
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o
comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che  dichiarano
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi
quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis». 
  4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo
utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si
configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del
commercio.