Art. 4 Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni 1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di: a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi: i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; ii) gli imballaggi in legno non impregnati; c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta; d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio; e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro. 2. I prodotti e gli imballaggi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al presente decreto. 3. L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione, e' certificato: a. l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonche' il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR; b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente; c. l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture; d. che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis». 4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.