Art. 5 
 
                Modalita' di accesso all'agevolazione 
 
  1. Per accedere all'agevolazione di  cui  al  presente  decreto,  i
soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano  al  Ministero
un'apposita istanza, contenente i  dati  e  le  informazioni  di  cui
all'allegato 2, esclusivamente per  via  telematica,  entro  sessanta
giorni dall'attivazione della procedura informatica resa  accessibile
dal sito istituzionale del  Ministero  (www.mase.gov.it),  comunicata
attraverso la sezione  news  del  medesimo  sito  istituzionale.  Per
ciascuno degli sportelli annuali di  cui  all'art.  7,  comma  2,  il
soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso. 
  2. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso  dei
requisiti previsti  dal  presente  decreto,  ivi  inclusi  quelli  di
carattere  tecnico  relativi  ai  beni  rendicontati  come   indicati
nell'allegato 1  e  riportano  l'ammontare  complessivo  delle  spese
sostenute di cui all'art. 4, allegando l'attestazione di cui al comma
3 del medesimo art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei
controlli previsti dall'art.  11,  i  soggetti  beneficiari  allegano
all'istanza  la  documentazione  giustificativa  delle  spese  e  del
relativo pagamento, nonche'  quella  comprovante  il  possesso  delle
certificazioni di cui all'art. 4. 
  3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla  pagina
dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai
fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. 
  4. La Direzione generale  competente  del  Ministero,  con  proprio
decreto puo' fornire  indicazioni  ulteriori  e  di  dettaglio  sulla
modalita' tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di  cui  al
comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.