Art. 5 Modalita' di accesso all'agevolazione 1. Per accedere all'agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale. Per ciascuno degli sportelli annuali di cui all'art. 7, comma 2, il soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso. 2. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute di cui all'art. 4, allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' quella comprovante il possesso delle certificazioni di cui all'art. 4. 3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. 4. La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto puo' fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalita' tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.