Art. 6 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. L'agevolazione e' concessa, previa apposita istruttoria ai sensi
dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art.  7,
comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura
del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed
e' fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  L'agevolazione  massima
concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei
due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  puo',
comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro. 
  2.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni
concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della
dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualita',  di
cui all'art. 7, comma  1,  il  Ministero  procede  al  riparto  delle
risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo  dell'agevolazione
richiesto da ciascun beneficiario. 
  3. L'agevolazione  di  cui  al  comma  1  non  e'  cumulabile,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis. 
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e della base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 
  5. Il credito di imposta e' cumulabile con altre  agevolazioni  che
non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad  oggetto  i
medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche
della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto.