Art. 8 Procedura di concessione 1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021 citata nelle premesse, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di agevolazione, di cui all'art. 5, in relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi; b) determinazione dell'agevolazione concedibile, entro il limite previsto dall'art. 6; c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente; e) adozione dei provvedimenti di revoca dell'agevolazione, nei casi di cui all'art. 12. 3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attivita': a) ricezione delle istanze di agevolazione, attraverso una piattaforma dedicata; b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario; c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria; d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili; e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente. 4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera c), il Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti o i Registri SIAN e SIPA, il rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel pertinente registro. L'importo dell'agevolazione concessa ai sensi del comma 2 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis.