Art. 8 
 
                      Procedura di concessione 
 
  1. La gestione degli interventi  di  cui  al  presente  decreto  e'
svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del
25 marzo 2021  citata  nelle  premesse,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -
Invitalia. 
  2. Il Ministero provvede, in particolare,  allo  svolgimento  delle
seguenti attivita': 
    a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di
presentazione delle istanze di agevolazione, di cui  all'art.  5,  in
relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi; 
    b) determinazione dell'agevolazione concedibile, entro il  limite
previsto dall'art. 6; 
    c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
    d) comunicazione di diniego per le istanze le  cui  verifiche  si
sono concluse negativamente; 
    e) adozione dei provvedimenti di  revoca  dell'agevolazione,  nei
casi di cui all'art. 12. 
  3.  Invitalia  S.p.a.  provvede  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita': 
    a)  ricezione  delle  istanze  di  agevolazione,  attraverso  una
piattaforma dedicata; 
    b)  accertamento   della   completezza   dell'istanza   e   della
sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilita'  sulla   base   delle
dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario; 
    c) definizione  dell'elenco  delle  istanze  che  necessitano  di
integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria; 
    d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili; 
    e)  definizione  dell'elenco  delle  istanze  per  le  quali   le
verifiche si sono concluse negativamente. 
  4. Ai fini del provvedimento di cui al  comma  2,  lettera  c),  il
Ministero verifica, tramite il Registro nazionale  degli  aiuti  o  i
Registri  SIAN  e  SIPA,   il   rispetto,   da   parte   dell'impresa
beneficiaria, del massimale previsto dal  pertinente  regolamento  de
minimis, e procede  alla  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel
pertinente registro. L'importo dell'agevolazione  concessa  ai  sensi
del comma 2 e' ridotto qualora necessario al  fine  di  garantire  il
rispetto  del  massimale  previsto  dal  pertinente  regolamento   de
minimis.