Art. 9 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei  limiti  di  cui  all'art.  1,
comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24  unicamente  attraverso  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto
dell'operazione di  versamento.  Il  credito  d'imposta  concesso  e'
disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati  di  cui
all'art. 10, comma 1. 
  2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal  Ministero  pena  lo  scarto
dell'operazione di versamento. 
  3.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono
stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero,  per  il  successivo  trasferimento   sulla   contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».