Art. 9 Modalita' di fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 10, comma 1. 2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».