IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 115, ed
in particolare l'art. 18, comma 1, lettera f), il quale prevede che
al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede
mediante altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da
eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione
europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei
soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina dell'Unione europea;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale».
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione
ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero
della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione
dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno
2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7 di adozione
dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno
2024;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e in particolare la parte quarta recante
«Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati» e, in particolare, l'art. 228 che disciplina le modalita'
con le quali produttori e importatori devono adempiere ai loro
obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso;
Visto l'art. 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
che disciplina i requisiti generali minimi in materia di
responsabilita' estesa del produttore (EPR), e nello specifico il
comma 1, lettera c) che prevede per i sistemi EPR la «adozione di un
sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti
immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di
rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei
materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera
b), da parte dei produttori, tramite il registro di cui al comma 8»
del medesimo articolo;
Visto l'art. 178-ter, comma 8, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che, al fine dello svolgimento della funzione di
vigilanza e controllo di cui al comma 6 dello stesso articolo,
prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica del registro nazionale dei produttori al quale i
soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita' estesa del
produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita' definite
con il decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, concernente il
«Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita'
attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai
sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n.
152» (di seguito, decreto del Ministro n. 182 del 2019);
Visto in particolare, l'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro n.
182 del 2019 che prevede l'istituzione con decreto del registro
informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici
soggetti agli obblighi di gestione di PFU e le relative modalita'
operative;
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui
servizi digitali), ed in particolare l'art. 30, il quale dispone che
i fornitori di piattaforme online provvedono affinche' gli operatori
commerciali possano utilizzare dette piattaforme online per
pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati
nell'Unione solo se questi hanno ricevuto determinate informazioni
relative all'operatore commerciale ed in particolare il numero di
iscrizione ad un registro pubblico presso il quale e' iscritto;
Considerata l'istruttoria condotta dalla direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
con Unioncamere relativamente alla realizzazione del registro
nazionale di produttori e importatori di pneumatici ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Ministro n. 182 del 2019;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. E' istituito il registro informatico nazionale di produttori e
importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli
pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19
novembre 2019, n. 182, di seguito denominato «registro pneumatici».
2. Il registro pneumatici e' integrato nel registro nazionale dei
produttori, istituito ai sensi dell'art. 178-ter, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le modalita' operative del registro pneumatici sono indicate
nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente
decreto.