Art. 3 
 
            Registro pneumatici e obblighi di iscrizione 
 
  1. Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli  pneumatici
fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro n.  182
del 2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad
iscriversi al registro pneumatici di cui all'art.  1,  comma  1,  del
presente decreto. 
  2.  L'iscrizione  al  registro  pneumatici  e'  effettuata  in  via
telematica, attraverso il portale messo a disposizione  dalle  camere
di commercio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'apertura
delle iscrizioni, pubblicata sul portale del  registro  pneumatici  e
nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica. 
  3. L'iscrizione al registro pneumatici  delle  forme  associate  di
gestione di cui al all'art. 4 del decreto del  Ministro  n.  182  del
2019 e' effettuata, ai sensi  dell'art.  7,  comma  3,  del  medesimo
decreto,  dalla   direzione   generale   competente   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici,   definiti
neo-operanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h),  del  decreto
del Ministro n. 182 del 2019, sono tenuti ad iscriversi  al  registro
pneumatici contestualmente all'inizio della loro attivita'. 
  5. Al momento dell'iscrizione, i produttori e  gli  importatori  di
pneumatici  trasmettono  al  registro  pneumatici   le   informazioni
relative ai dati  anagrafici  e  alla  modalita'  di  gestione  degli
pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 7, e  all'allegato  II,
del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 
  6. L'iscrizione al registro  pneumatici  per  i  produttori  e  gli
importatori di pneumatici non aventi sede  legale  in  Italia,  anche
neo-operanti, e' effettuata dal  rappresentante  autorizzato  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro n. 182  del
2019. 
  7. Le forme associate di gestione, iscritte ai sensi del  comma  3,
trasmettono tempestivamente per via telematica al registro pneumatici
l'elenco dei consorziati, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del
Ministro n. 182 del 2019. Per i  produttori  e  gli  importatori  che
adempiono all'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso in forma
associata, il sistema informativo del registro pneumatici garantisce,
al  momento   della   loro   iscrizione,   la   verifica   automatica
dell'avvenuta adesione alla forma associata. 
  8. La camera di commercio competente rilascia a ciascun  produttore
e importatore, di cui al comma 1, un numero di iscrizione al registro
pneumatici.  Il  numero  di  iscrizione  al  registro  pneumatici  e'
riportato  da  ciascun  produttore  e   importatore   nei   documenti
commerciali di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b),  del  presente
decreto. 
  9. I  soggetti  che  immettono  pneumatici  sul  mercato  nazionale
attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di  gestione
degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma  1,  del  decreto
del Ministro n. 182 del 2019 e  rendono  visibile  nel  proprio  sito
internet il numero di iscrizione al registro pneumatici.  I  soggetti
che  utilizzano  le  piattaforme  on-line  per  la  conclusione   dei
contratti di vendita a distanza comunicano altresi' alla  piattaforma
on-line utilizzata,  ai  sensi  dell'art.  30  del  regolamento  (UE)
2022/2065, il numero di iscrizione al registro pneumatici. 
  10. I soggetti obbligati di cui al comma 1, ivi compresi i soggetti
di cui ai commi 6, 7 e 9, trasmettono al registro pneumatici per  via
telematica   ogni   variazione   dei   dati    comunicati    all'atto
dell'iscrizione, nonche' la  cessazione  dell'attivita'  determinante
l'obbligo   di   iscrizione,   entro trenta   giorni    dall'avvenuta
variazione. 
  11. Le forme associate di gestione iscritte al registro  pneumatici
comunicano  ogni  variazione  della  compagine  sociale  entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione.