Art. 3 Registro pneumatici e obblighi di iscrizione 1. Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al registro pneumatici di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 2. L'iscrizione al registro pneumatici e' effettuata in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle camere di commercio, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del registro pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 3. L'iscrizione al registro pneumatici delle forme associate di gestione di cui al all'art. 4 del decreto del Ministro n. 182 del 2019 e' effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto, dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 4. I produttori e gli importatori di pneumatici, definiti neo-operanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro n. 182 del 2019, sono tenuti ad iscriversi al registro pneumatici contestualmente all'inizio della loro attivita'. 5. Al momento dell'iscrizione, i produttori e gli importatori di pneumatici trasmettono al registro pneumatici le informazioni relative ai dati anagrafici e alla modalita' di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 7, e all'allegato II, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 6. L'iscrizione al registro pneumatici per i produttori e gli importatori di pneumatici non aventi sede legale in Italia, anche neo-operanti, e' effettuata dal rappresentante autorizzato di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 7. Le forme associate di gestione, iscritte ai sensi del comma 3, trasmettono tempestivamente per via telematica al registro pneumatici l'elenco dei consorziati, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. Per i produttori e gli importatori che adempiono all'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso in forma associata, il sistema informativo del registro pneumatici garantisce, al momento della loro iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione alla forma associata. 8. La camera di commercio competente rilascia a ciascun produttore e importatore, di cui al comma 1, un numero di iscrizione al registro pneumatici. Il numero di iscrizione al registro pneumatici e' riportato da ciascun produttore e importatore nei documenti commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. 9. I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza adempiono agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro n. 182 del 2019 e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al registro pneumatici. I soggetti che utilizzano le piattaforme on-line per la conclusione dei contratti di vendita a distanza comunicano altresi' alla piattaforma on-line utilizzata, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) 2022/2065, il numero di iscrizione al registro pneumatici. 10. I soggetti obbligati di cui al comma 1, ivi compresi i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 9, trasmettono al registro pneumatici per via telematica ogni variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante l'obbligo di iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. 11. Le forme associate di gestione iscritte al registro pneumatici comunicano ogni variazione della compagine sociale entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.