Art. 4 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. I produttori e gli importatori di  pneumatici  che  agiscono  in
forma individuale o associata per adempiere agli obblighi di gestione
degli pneumatici fuori  uso  comunicano  al  registro  pneumatici  le
informazioni  richieste  tenendo  conto   dei   requisiti   e   delle
tempistiche indicati agli articoli 3,  4,  5  e  6  del  decreto  del
Ministro n. 182 del 2019. 
  2. Le forme associate di gestione provvedono, ai sensi dell'art. 4,
comma 10, del decreto del Ministro n. 182 del  2019,  all'adempimento
degli obblighi di comunicazione per  conto  dei  produttori  e  degli
importatori ad esse associati. 
  3.  Ai  fini  del  monitoraggio  dei  flussi   quantitativi   degli
pneumatici fuori uso, le forme associate e i sistemi  individuali  di
gestione con immesso pari o superiore alle 200  tonnellate  annue  di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro  n.  182  del  2019,
comunicano con cadenza  trimestrale  le  informazioni  relative  alle
quantita' di pneumatici fuori uso raccolte nel trimestre  precedente,
per ciascuna provincia e distinte per categoria di pneumatico.