Art. 4 Obblighi di comunicazione 1. I produttori e gli importatori di pneumatici che agiscono in forma individuale o associata per adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso comunicano al registro pneumatici le informazioni richieste tenendo conto dei requisiti e delle tempistiche indicati agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 2. Le forme associate di gestione provvedono, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto del Ministro n. 182 del 2019, all'adempimento degli obblighi di comunicazione per conto dei produttori e degli importatori ad esse associati. 3. Ai fini del monitoraggio dei flussi quantitativi degli pneumatici fuori uso, le forme associate e i sistemi individuali di gestione con immesso pari o superiore alle 200 tonnellate annue di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro n. 182 del 2019, comunicano con cadenza trimestrale le informazioni relative alle quantita' di pneumatici fuori uso raccolte nel trimestre precedente, per ciascuna provincia e distinte per categoria di pneumatico.