Art. 6 Informazione al pubblico 1. L'elenco delle imprese iscritte al registro pneumatici e' pubblicato sul relativo sito con l'informazione dei dati identificativi dell'impresa, della forma di gestione prescelta nonche' delle altre informazioni e degli altri dati da rendere pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro n. 182 del 2019. 2. La predisposizione e la pubblicazione di una raccolta statistica a partire dai dati comunicati al registro pneumatici, e' curata da Unioncamere.