Art. 6 
 
                      Informazione al pubblico 
 
  1. L'elenco  delle  imprese  iscritte  al  registro  pneumatici  e'
pubblicato  sul   relativo   sito   con   l'informazione   dei   dati
identificativi  dell'impresa,  della  forma  di  gestione   prescelta
nonche' delle altre  informazioni  e  degli  altri  dati  da  rendere
pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del  Ministro  n.
182 del 2019. 
  2. La predisposizione e la pubblicazione di una raccolta statistica
a partire dai dati comunicati al registro pneumatici,  e'  curata  da
Unioncamere.