Art. 7 Accesso ai dati 1. Le camere di commercio competenti mettono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto. 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel registro pneumatici ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, preliminarmente accreditati presso il registro medesimo, per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. 3. Il registro pneumatici assicura l'interconnessione con il registro delle imprese, con l'albo nazionale gestori ambientali e con la Banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.