Art. 7 
 
                           Accesso ai dati 
 
  1. Le camere di commercio competenti  mettono  a  disposizione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  dell'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  le
informazioni raccolte ai sensi del presente decreto. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  rende
disponibili,  in  via  telematica,  le  informazioni  contenute   nel
registro pneumatici  ad  altri  enti,  amministrazioni  e  organi  di
controllo, preliminarmente accreditati presso il  registro  medesimo,
per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. 
  3.  Il  registro  pneumatici  assicura  l'interconnessione  con  il
registro delle imprese, con l'albo nazionale gestori ambientali e con
la Banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio 1994, n.  70,  ai  fini  della  coerenza  dei  dati  e  della
semplificazione degli adempimenti.