Art. 3
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Fermo restando il rispetto dell'art. 24, paragrafo 3, del reg.
(UE) 2021/241, nei casi di correzioni di natura puramente materiale o
editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma nonche'
nei casi di mero aggiornamento o raccordo con atti di regolazione
nazionale o comunitaria sopravvenuti, modifiche all'allegato A al
presente decreto potranno essere adottate con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il presente decreto entra in vigore dalla data della firma.
Roma, 30 marzo 2024
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1380
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Avvertenza:
Gli allegati relativi al decreto sono gia' stati oggetto di
pubblicazione nell'apposita sezione «Pubblicita' legale» del sito web
istituzionale.