Art. 2 
 
            Integrazioni all'allegato A del Programma GOL 
 
  1. All'allegato A al decreto  interministeriale  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2021, recante l'adozione
del  Programma  nazionale  per  la  garanzia  di  occupabilita'   dei
lavoratori  (GOL),  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) a pagina 37, paragrafo 4 «Promozione e accesso ai servizi», al
quarto capoverso, la locuzione «Centri per l'impiego»  e'  sostituita
da «Servizi per il lavoro»; 
    b) a pagina  40,  paragrafo  5  «I  beneficiari»  sono  aggiunte,
infine, le seguenti parole: «Possono accedere al programma GOL  anche
i beneficiari degli istituti di sostegno al  reddito  introdotti  dal
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge  3  luglio
2023, n. 85, ossia i beneficiari del «Supporto per la formazione e il
lavoro» e dell'«Assegno d'inclusione» (per i  membri  «attivabili  al
lavoro»  nei  nuclei  di  beneficiari  e  tenuti  agli  obblighi   di
sottoscrizione del Patto di servizio con  i  centri  per  l'impiego),
nonche' tutti i disoccupati indipendentemente dal  genere,  dall'eta'
anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione. 
    c) a pagina 46, sotto paragrafo dedicato al «Percorso 4-Lavoro  e
inclusione», al quarto capoverso, la locuzione «Centri per l'impiego»
e' sostituita da «Servizi per il lavoro»; 
    d) a pagina 47, sotto paragrafo dedicato al «Percorso 4-Lavoro  e
inclusione»,  terza  allinea,  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti
parole: «Nello sviluppo dei percorsi di lavoro e inclusione un  ruolo
fondamentale puo' essere svolto dagli enti del  Terzo  settore  quali
organismi in grado di prendere  in  carico  beneficiari  con  bisogni
complessi avvicinandoli al mercato del lavoro». 
    e)  a  pagina   56,   paragrafo   8   «Gli   strumenti   per   la
personalizzazione  delle  misure»,   sotto   paragrafo   dedicato   a
«Innovazione, sperimentazione, valutazione», al quarto capoverso,  la
locuzione «Centri per l'impiego» e' sostituita  da  «Servizi  per  il
lavoro».