Art. 3 
 
                      Investimenti ammissibili 
 
  1. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51,
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica,
nonche'   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli
investimenti   ed   effettivamente   utilizzati    per    l'esercizio
dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come
pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di  prodotti
destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo. 
  3. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma  1
sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal  dante
causa  o  da  altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita'
economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49,
50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014. 
  4. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti
si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si  tiene
conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110
del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere
dai principi contabili adottati. 
  5. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione
non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo
dell'investimento agevolato. 
  6. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le
acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere
rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del
Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. 
  7. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1,
comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.  Per  gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al
netto delle spese di manutenzione. 
  8. Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo
complessivo sia inferiore a 200.000 euro.