IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), al quale sono  attribuite  le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in  materia  di  istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonche' la  determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con  conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25  ottobre  2022),
con il quale la sen. Anna Maria Bernini e'  stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di  seguito
«PNRR»), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30
aprile 2021 ai sensi dell'art. 18  del  citato  regolamento  (UE)  n.
241/2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del  Consiglio
con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea  in
data 24  novembre  2023,  attraverso  l'adozione  della  proposta  di
decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final  2023/0442
(NLE); 
  Vista la decisione del Consiglio UE che modifica  la  decisione  di
esecuzione  del  13  luglio  2021,  relativa  all'approvazione  della
valutazione del Piano per la  ripresa  e  la  resilienza  dell'Italia
dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2105/2021  della  Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per  la
rendicontazione della spesa sociale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021  della  Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori  comuni
e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa  e
della resilienza; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  229  del  24
settembre 2021),  recante  «Assegnazione  delle  risorse  finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», al
fine di dare attuazione alle iniziative  previste  nell'ambito  della
Missione  4  «Istruzione  e  ricerca»  nelle  due   componenti   M4C1
«Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:  dagli  asili
nido alle universita'» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»; 
  Visto il decreto MEF-RGS-RR  n.  7  del  26  gennaio  2024  recante
«Modifiche  alla  tabella  A  allegata  al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021», che  ridetermina  e
rimodula  l'assegnazione  finanziaria   complessiva   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca relativo alla Missione 4 (M4) e alle
correlate  linee  di  investimenti  e  sub-investimenti,  modificando
l'importo complessivo assegnato in euro 11.583.009.954,34; 
  Tenuto conto che la componente M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili  nido  alle  universita'»  mira  a
realizzare gli investimenti  materiali  ed  immateriali  necessari  a
colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in
tutti i gradi di istruzione, a rafforzare  le  infrastrutture  e  gli
strumenti tecnologici  a  disposizione  della  didattica,  nonche'  a
sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare,
la linea di investimento 3.4 «Didattica  e  competenze  universitarie
avanzate» mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in
attivita'  orientate  alla  ricerca  in   programmi   dedicati   alle
transizioni  digitali  e  ambientali  attraverso  l'assegnazione   di
cinquecento  borse  nei  tre  anni  accademici  a  partire  dall'anno
accademico 2022/2023; 
  Considerato che, nell'ambito  dell'investimento  3.4  «Didattica  e
competenze universitarie avanzate», era previsto il finanziamento  di
nuove borse di  dottorato  in  programmi  dedicati  alle  transizioni
digitali e ambientali per ognuno dei tre anni  accademici  a  partire
dall'anno accademico 2022/2023 per un  importo  complessivo  di  euro
30.000.000,00; 
  Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del  26  gennaio  2024,
che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un  importo
complessivo di euro 35.000.000,00; 
  Tenuto conto che la componente M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili  nido  alle  universita'»  mira  a
realizzare gli investimenti  materiali  ed  immateriali  necessari  a
colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in
tutti i gradi di istruzione, a rafforzare  le  infrastrutture  e  gli
strumenti tecnologici  a  disposizione  della  didattica,  nonche'  a
sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare,
la linea di investimento 4.1 «Estensione del numero di  dottorati  di
ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione  e  il
patrimonio culturale» mira ad aumentare la riserva di capitale  umano
impegnato in attivita' orientate alla ricerca, nelle  amministrazioni
pubbliche e nel patrimonio  culturale  attraverso  l'assegnazione  di
tremilaseicento nuove borse di dottorato di  ricerca  PNRR,  seicento
nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale e tremila  nuove
borse di dottorato per  la  pubblica  amministrazione  nei  tre  anni
accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023; 
  Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il
finanziamento di nuove borse di dottorato di ricerca PNRR per  ognuno
dei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022-2023  per
un importo complessivo di euro 216.000.000,00; 
  Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il
finanziamento  di  nuove  borse  di   dottorato   per   la   pubblica
amministrazione  per  ognuno  dei  tre  anni  accademici  a   partire
dall'anno accademico 2022-2023 per un  importo  complessivo  di  euro
180.000.000,00; 
  Considerato che, nell'ambito dell'investimento 4.1, era previsto il
finanziamento di nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale
per ognuno dei tre anni accademici  a  partire  dall'anno  accademico
2022-2023 per un importo complessivo di euro 36.000.000,00; 
  Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del  26  gennaio  2024,
che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un  importo
complessivo di euro 504.000.000,00; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n.283/2014 e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto l'art. 8  del  decreto-legge  del  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  ai
sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto in particolare, il secondo periodo dell'art. 7, comma 1,  del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi  del  quale  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21   aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 4, del decreto-legge del  24
febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che «Le universita' statali e non
statali,  legalmente  riconosciute,  gli   istituti   di   istruzione
universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma  1
possono fornire quale idoneo  strumento  di  garanzia  delle  risorse
ricevute ai fini della realizzazione degli  interventi  compresi  nel
quadro di attuazione del PNRR, nonche'  del  relativo  PNC,  anche  i
fondi assegnati dal Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  in
relazione al funzionamento ordinario»; 
  Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 (Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale -  n.  52  del  2  marzo  2024)  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  11,  comma   1,   del   suindicato
decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che stabilisce che «la  misura
delle  anticipazioni  iniziali  erogabili  in  favore  dei   soggetti
attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo  assegnato,
ferme  restando  le  eventuali  maggiori  percentuali   previste   da
specifiche disposizioni di legge»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
29   dicembre   2023,   n.   1668   recante   «Atto   di    indirizzo
politico-istituzionale per l'anno 2024»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  309
del  14  dicembre   2020)   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»
entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 74
del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti
degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del  1°  ottobre
2021, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  l'Unita'  di
missione di livello  dirigenziale  generale  per  l'attuazione  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso
il segretariato  generale  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione
del Next Generation EU-Italia; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  279  del  23
novembre 2021) recante «Procedure relative alla gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi  2-bis,  2-ter,
2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto l'art. 17, regolamento (UE) n.  852/2020  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione (UE) 2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visto la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  legge  del  14  gennaio  1994,  n.   20   e   successive
modificazioni ed integrazioni, avente  ad  oggetto  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico   in   materia   di   documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la circolare del  14  ottobre  2021,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del  29  ottobre  2021,  n.  25,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) -  rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del 30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza - guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del 31  dicembre  2021,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) -  Nota  di  chiarimento  sulla  circolare  del  14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche  per  la
selezione  dei  progetti   PNRR   -   Addizionalita',   finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza  (PNRR)  -  Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare del  10  febbraio  2022,  n.  9,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
redazione dei sistemi di gestione e controllo  delle  amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare  del  29  aprile  2022,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza  (PNRR)   e   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari - 106 Chiarimenti  in  relazione  al  riferimento  alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare  del  14  giugno  2022,  n.  26,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione  milestone/target  connessi  alla
seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28  giugno
p.v.»; 
  Vista la circolare  del  21  giugno  2022,  n.  27,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del 28 giugno 2022, del Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
prot. n. 181858, recante «Linee  guida  per  la  realizzazione  della
sezione dedicata all'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) nei siti web  istituzionali  delle  amministrazioni
titolari di misure»; 
  Vista la  circolare  del  4  luglio  2022,  n.  28,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale   dello   Stato,   recante   «Controllo    di    regolarita'
amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e
di contabilita' speciale. Controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile sugli atti di gestione  delle  risorse  del  PNRR  -  prime
indicazioni operative»; 
  Vista la circolare  del  26  luglio  2022,  n.  29,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «circolare delle procedure  finanziarie
PNRR»; 
  Vista la circolare  dell'11  agosto  2022,  n.  30,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Linee guida per lo  svolgimento  delle
attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle  Misure  PNRR  di
competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori»; 
  Vista la circolare del 21 settembre  2022,  n.  31,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Modalita'  di  accesso  al  Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7  e  7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»; 
  Vista la circolare del 22 settembre  2022,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR»; 
  Vista la circolare del  13  ottobre  2022,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Aggiornamento guida operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Vista la circolare del  17  ottobre  2022,  n.  34,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato,  recante  «Linee  guida  metodologiche  per  la
rendicontazione degli indicatori comuni per  il  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza»; 
  Vista la circolare del  7  dicembre  2022,  n.  41,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione  milestone/target  connessi  alla
terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.»; 
  Vista la circolare del 14  dicembre  2022,  n.  43,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi  PNRR  gestiti  sul  modulo
finanziario  del  sistema  ReGiS.  Operazioni   contabili   esercizio
finanziario 2022»; 
  Vista la  circolare  del  2  gennaio  2023,  n.  1,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Controllo  preventivo  di  regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti  di
gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Vista la  circolare  del  13  marzo  2023,  n.  10,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni
operative per il controllo preventivo e il controllo  dei  rendiconti
delle contabilita' speciali PNRR aperte  presso  la  Tesoreria  dello
Stato»; 
  Vista la  circolare  del  22  marzo  2023,  n.  11,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli  PNRR
- Sezione controlli milestone e target»; 
  Vista la  circolare  del  7  aprile  2023,  n.  15,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Enti ed organismi pubblici -  bilancio
di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare  n.
42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni»; 
  Vista la circolare  del  14  aprile  2023,  n.  16,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per  lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti attuatori - Rilascio in esercizio  sul  sistema  informativo
ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese  e
del collegamento alla  banca  dati  ORBIS  nonche'  alle  piattaforme
antifrode ARACHNE e PIAF-IT»; 
  Vista la circolare  del  27  aprile  2023,  n.  19,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Utilizzo del  sistema  ReGiS  per  gli
adempimenti PNRR e modalita' di attivazione  delle  anticipazioni  di
cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»; 
  Vista la circolare  dell'11  maggio  2023,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024
e per il triennio 2024 - 2026 e budget per il triennio 2024  -  2026.
Proposte per la manovra 2024»; 
  Vista la circolare  del  16  maggio  2023,  n.  22,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Bilancio  di  genere.  Linee  guida  e
avvio delle attivita' relative al  rendiconto  generale  dello  Stato
2022»; 
  Vista la circolare  del  24  luglio  2023,  n.  25,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Linee guida  operative  relative  alle
modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere  sulle
contabilita' di tesoreria NGEU»; 
  Vista la  circolare  dell'8  agosto  2023,  n.  26,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target  (M&T)  connessi
alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»; 
  Vista la circolare del 15 settembre  2023,  n.  27,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per  lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti  attuatori.  Adozione  dell'appendice  tematica  rilevazione
delle  titolarita'  effettive  ex  art.  22,  par.  2,  lettera   d),
regolamento (UE) 2021/241 e  comunicazione  alla  UIF  di  operazioni
sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10,  decreto
legislativo n. 231/2007»; 
  Vista la circolare del 28  novembre  2023,  n.  31,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  recante  «Procedure  di  trasferimento  delle
risorse del  "Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili"  di  cui
all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
e successive modificazioni e integrazioni»; 
  Vista la circolare del 1°  dicembre  2023,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - rendicontazione milestone/target  (M&T)  connessi
alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»; 
  Vista la circolare del  7  dicembre  2023,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi  PNRR  gestiti  sul  modulo
finanziario  del  sistema  ReGiS.  Operazioni   contabili   esercizio
finanziario 2023.»; 
  Vista la circolare del 22  dicembre  2023,  n.  35,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  recante  «Strategia  generale  antifrode  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  -  versione
2.0.»; 
  Vista la  circolare  del  3  gennaio  2024,  n.  1,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Disposizioni in materia  di  riduzione
dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni  -  Attuazione
dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41.
Prime indicazioni operative.»; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2024,  n.  2,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Monitoraggio delle  misure  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione
per il periodo  di  programmazione  2021-2027.  Protocollo  unico  di
colloquio, versione 2.0»; 
  Vista la circolare del  29  febbraio  2024,  n.  8,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza  (PNRR)  -  Trasformazione  digitale  dei  servizi   della
pubblica amministrazione ai sensi art.  27,  comma  2-quinquies,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri  per  l'adozione  delle
variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud»; 
  Vista la  circolare  del  12  marzo  2024,  n.  10,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Procedure  di  gara  svolte  dalle
centrali  di  committenza  e  correlate  agli  interventi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Vista la  circolare  del  28  marzo  2024,  n.  13,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per  lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
Misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti  attuatori.   Adozione   delle   appendici   tematiche:   la
prevenzione e il controllo del conflitto di  interessi  ex  art.  22,
regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex  art.
22, par. 2, lettera c), regolamento (UE) 2021/241»; 
  Visto il Sistema di gestione e controllo «Si.Ge.Co.» del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, amministrazione  centrale  titolare
di interventi del PNRR, approvato,  nella  versione  aggiornata,  con
decreto direttoriale n. 1567 dell'11 ottobre 2022; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante «Norma in materia di
borse di studio e  dottorato  di  ricerca  nelle  Universita'»  e  in
particolare l'art. 2; 
  Vista la legge 3  luglio  1998,  n.  210,  recante  «Norme  per  il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di  ruolo»
ed in particolare l'art. 4 («Dottorato di ricerca»)  come  modificato
dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e  dal  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80; 
  Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.  19
che prevede l'istituzione dei  corsi  di  dottorato  da  parte  delle
Universita',   previo   accreditamento   da   parte   del   Ministero
dell'universita' e della  ricerca  su  conforme  parere  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento dell'importo annuale lordo
delle borse di dottorato di ricerca»  e  il  decreto  n.  40  del  25
gennaio  2018  di  modifica  relativamente  all'aumento  dell'importo
annuale delle borse di dottorato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca del
14  dicembre  2021,  n.  226,  «Regolamento  recante   modalita'   di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri  per  la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli  enti  accreditati»
che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013, n.  45,
avente ad oggetto il «Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione  dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»; 
  Visto in particolare, l'art. 17, comma 4  del  citato  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 226/2021 che recita «Nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  la
domanda di accreditamento dei corsi  di  dottorato  coerenti  con  le
tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato
di cui all'art. 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica
amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio
culturale, e' presentata unitamente alla  richiesta  di  assegnazione
dei fondi per le borse di studio destinate a tali  corsi  e  previste
dal Piano. Il Ministero, su conforme  parere  dell'ANVUR,  adotta  la
decisione di accreditamento di tali corsi unitamente  alla  decisione
di attribuzione delle borse di studio»; 
  Viste le «Linee guida per l'accreditamento dei corsi  di  dottorato
ai sensi dell'art. 4, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto
ministeriale 14 dicembre 2021, n.  226»  approvate  con  decreto  del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 301 del 22 marzo  2022,
che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il
XL ciclo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
470 del 21 febbraio 2024 recante il  «Decreto  di  definizione  delle
modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di  ricerca  delle
Istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
(AFAM)», registrato dall'Ufficio centrale di bilancio (UCB)  in  data
28 febbraio 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo  con
il n. 3011, nonche' registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  11
aprile 2024, n. 979; 
  Visto in particolare, l'art. 15, comma 1  del  citato  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 470/2024 che recita «Nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  la
domanda di accreditamento dei corsi  di  dottorato  coerenti  con  le
tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato
di cui all'art. 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica
amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio
culturale, e' presentata unitamente alla  richiesta  di  assegnazione
dei fondi per le borse di studio destinate a tali  corsi  e  previste
dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR,  adotta  la
decisione di accreditamento di tali corsi unitamente  alla  decisione
di attribuzione delle borse di studio»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
544 del 27 marzo 2024 recante l'importo minimo annuo delle  borse  di
studio  relative  alle  istituzioni  AFAM,  registrato   dall'Ufficio
centrale di bilancio (UCB) in data  8  aprile  2024  e  annotato  sul
registro ufficiale di protocollo con il n. 5166,  nonche'  registrato
dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, n. 1162; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Viste le «Linee guida per la rendicontazione destinate ai  soggetti
attuatori degli interventi  del  PNRR  ITALIA  di  cui  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca e' amministrazione titolare»,  prot.
n. 785 del 31 gennaio 2023; 
  Considerato  che  gli  Operational  Arrangements  siglati  fra   la
Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle  finanze  in
data 22 dicembre 2021  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
indicano, nell'ambito della definizione di targets e  milestones  per
il   target   M4C1-23,   come   indicatore   quantitativo   per    il
raggiungimento, il numero di borse erogate nell'ambito  di  programmi
di dottorato; 
  Visto  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target   e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare il target M4C1-23, in scadenza al T2  2026,  che  prevede
cinquecento borse erogate  nell'ambito  di  programmi  dedicati  alle
transizioni digitali e ambientali; 
  Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministero  dell'universita'
e della ricerca - prot. n. 2609 del 18 febbraio 2022 e  del  Capo  di
Gabinetto del Ministero della cultura - prot. n. 2932 del 24 febbraio
2022, con le quali sono stati designati due  referenti  per  ciascuna
amministrazione  per  l'attivita'  di  collaborazione   istituzionale
prevista ai fini della realizzazione dell'investimento nei  dottorati
innovativi per il patrimonio culturale; 
  Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministero  dell'universita'
e della ricerca - prot. n. 2608 del 18 febbraio 2022, del  presidente
della Scuola nazionale dell'amministrazione - prot. n.  3232  del  1°
marzo 2022 e del Capo di  Gabinetto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione - prot. 819 P - del 17 marzo 2022 con le  quali  sono
stati designati i referenti delle amministrazioni per l'attivita'  di
collaborazione   istituzionale   prevista   per   la    realizzazione
dell'investimento  nei   dottorati   innovativi   per   la   pubblica
amministrazione; 
  Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero  dell'universita'  e
la ricerca e il Ministero della cultura stipulato in data  1°  aprile
2022 finalizzato all'attuazione  della  misura  relativa  alle  nuove
borse di dottorato per il patrimonio culturale; 
  Considerato  che  gli  Operational  Arrangements  siglati  fra   la
Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle  finanze  in
data 22 dicembre 2021  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
indicano, nell'ambito della definizione di targets e  milestones  per
il target M4C1-12, come indicatore quantitativo per il raggiungimento
dello stesso, il numero di borse assegnate nell'ambito  di  programmi
di dottorato; 
  Visto  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target   e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare il target M4C1-12, in scadenza al T4  2024,  che  prevede
tremilaseicento borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato
di ricerca PNRR e per un maggiore coinvolgimento delle imprese; 
  Visto  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target   e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare il target M4C1-12, in scadenza al T4  2024,  che  prevede
seicento borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato per il
patrimonio culturale; 
  Visto  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target   e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare il target M4C1-12, in scadenza al T4  2024,  che  prevede
tremila borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato per  la
pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
351 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per  l'anno  accademico
2022/2023,  di duemilacinquecento  borse  di  dottorato   di   durata
triennale per la frequenza di percorsi di  dottorato  accreditati  ex
decreto  ministeriale  n.  45/2013  XXXVII  ciclo -  Anno  accademico
2021/2022 e  da  accreditare  ex  decreto  ministeriale  n.  226/2021
XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023  in  programmi  dedicati  e
declinati in conformita'  alle  linee  di  investimento  3.4  e  4.1,
integrato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
n. 925 del 29 luglio 2022; 
  Considerato il decreto del  direttore  generale  degli  ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2152  del  28
dicembre 2022, integrato con decreto  del  direttore  generale  degli
ordinamenti della formazione superiore  e  del  diritto  allo  studio
prot. n. 2173 del 30  dicembre  2022,  recante  il  provvedimento  di
quantificazione dell'importo complessivo destinato  al  finanziamento
delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del  decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca n.  351  del  9  aprile
2022, e di concessione del finanziamento; 
  Considerato il decreto del  direttore  generale  degli  ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n.  192  del  21
febbraio 2023, recante la rettifica circa l'attribuzione delle  borse
di dottorato di  durata  triennale  a  valere  sul  PNRR  per  l'anno
accademico 2022/2023; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
118 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione,  per  l'anno  accademico
2023/2024, di cinquemilaquattrocentosettantotto borse di dottorato di
durata  triennale  per  la  frequenza  di   percorsi   di   dottorato
accreditati ex decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII  ciclo  -  Anno
accademico 2021/2022 e ex decreto ministeriale  n.  226/2021  XXXVIII
ciclo -  Anno  accademico  2022/2023  e  da  accreditare  ex  decreto
ministeriale n. 226/2021 XXXIX ciclo - Anno accademico  2023/2024  in
programmi  dedicati  e  declinati  in  conformita'  alle   linee   di
investimento 3.4 «Didattica e competenze  universitarie  avanzate»  e
4.1 «Estensione del numero  dei  dottorati  di  ricerca  e  dottorati
innovativi  per  la  pubblica   amministrazione   e   il   patrimonio
culturale»; 
  Considerato il decreto del  direttore  generale  degli  ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2333  del  22
dicembre 2023, rettificato con  successivo  decreto  direttoriale  n.
2371 del 29 dicembre 2023, recante il  provvedimento  di  concessione
del finanziamento; 
  Considerate le borse non attribuite a valere sui  provvedimenti  di
concessione di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca n. 118 del 2 marzo 2023, pari a seicentosettantacinque; 
  Considerate le risorse - per un importo pari a euro  7.280.000,00 -
derivanti dalla rideterminazione dell'importo  unitario  della  borsa
cofinanziato  dal  Ministero,  all'esito  della  rimodulazione  della
dotazione finanziaria e del target nell'ambito degli Investimenti 3.4
«Didattica e competenze universitarie avanzate» e 4.1 «Estensione del
numero dei  dottorati  di  ricerca  e  dottorati  innovativi  per  la
pubblica amministrazione e il patrimonio culturale»; 
  Vista la necessita' di assegnare le borse non attribuite  nell'anno
accademico 2023/2024 a fronte dei provvedimenti di concessione di cui
al citato decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
118 del 2 marzo 2023 e le anzidette risorse; 
  Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire
agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto  e  di
utilizzazione delle risorse; 
  Ritenuto  anche  in  relazione  ai  vincoli  derivanti  dal  quadro
normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione  di
risorse ai  soggetti  attuatori  con  corsi  accreditati  ex  decreto
ministeriale n. 45/2013 ed ex decreto ministeriale n. 226/2021  e  da
accreditare  ex  decreto  ministeriale  n.  226/2021  ed  ex  decreto
ministeriale n. 470/2024; 
  Ritenuto  di  dover  includere  fra   i   soggetti   attuatori   le
universita',  statali  e  non   statali,   incluse   le   universita'
telematiche, pari complessivamente a novantadue unita'  (ultimo  dato
disponibile attraverso  il  portale  «USTAT»,  gestito  dal  Servizio
statistico  del  Ministero),  quale   rappresentazione   del   bacino
potenziale di soggetti che potra' accedere a percorsi di dottorato di
cui al presente decreto; 
  Ritenuto di  dover  ricomprendere  tra  i  soggetti  attuatori  gli
istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran  Sasso  Science
Institute  (GSSI),  la  Scuola  IMT  Alti  studi  Lucca,  la   Scuola
universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale superiore di
Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale
superiore  di  studi  avanzati  di  Trieste  e  la  Scuola  superiore
meridionale; 
  Ritenuto  di  dover  ricomprendere  tra  i  soggetti  attuatori  le
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
(Istituzioni AFAM) di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e
della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024,  pari  complessivamente  a
centoventisette unita' (ultimo dato  disponibile  tramite  il  citato
portale «USTAT»), quale rappresentazione  del  bacino  potenziale  di
soggetti  che  potra'  accedere  a  percorsi  di  dottorato  di   cui
all'Investimento 4.1 dottorati di ricerca PNRR; 
  Considerato  che  il  bacino  potenziale  di  soggetti  che  potra'
accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto ammontano
quindi a duecentoventisei unita' complessive (ultimo dato disponibile
tramite il richiamato portale «USTAT»); 
  Ritenuto che, in coerenza con quanto disposto  dall'art.  2,  comma
6-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  debba  essere
garantita   ai   soggetti   attuatori   ubicati    nel    Mezzogiorno
un'allocazione di borse di dottorato pari al 40% delle borse messe  a
disposizione a valere sull'Investimento 3.4 e  sull'Investimento  4.1
della Missione 4, Componente 1; 
  Ritenuto per quanto riguarda le universita', statali e non statali,
incluse le universita' telematiche, e  gli  istituti  universitari  a
ordinamento speciale di commisurare l'allocazione delle risorse,  nel
rispetto del vincolo  di  destinazione  del  40%  delle  stesse  alle
regioni  del  Mezzogiorno,  tra  i   soggetti   attuatori   in   base
all'aliquota di riferimento  risultante  dalla  media  ponderata  del
rapporto tra il numero delle  borse  complessivamente  ripartite  per
ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per
tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a  valere  sul
XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, e il rapporto tra  il  numero  delle
borse complessivamente assegnate per ciascun ateneo e il numero delle
borse  complessivamente  assegnate  per  tutti  gli  atenei   con   i
rispettivi provvedimenti di concessione del  finanziamento  a  valere
sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo; 
  Ritenuto che la suddetta media ponderata, si basa sull'attribuzione
di un peso  pari  a  2/3  al  rapporto  tra  il  numero  delle  borse
complessivamente ripartite per ciascun ateneo e il numero delle borse
complessivamente ripartite per tutti  gli  atenei  con  i  rispettivi
decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX  ciclo  e
pari a 1/3 al rapporto tra il  numero  delle  borse  complessivamente
assegnate per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente
assegnate per tutti gli atenei  con  i  rispettivi  provvedimenti  di
concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX; 
  Ritenuto che tale criterio consente di tenere in considerazione  la
capacita' degli atenei, nel corso dei  suddetti  cicli,  di  attivare
borse di dottorato PNRR; 
  Tenuto conto del target che prevede l'assegnazione  di  cinquecento
borse  nei  tre  anni  accademici  a  partire  dall'anno   accademico
2022-2023 per l'Investimento 3.4 della Missione 4, Componente  1  del
PNRR e  della  ripartizione  del  numero  di  cinquantasei  borse  di
dottorato per il  XL  ciclo,  di  cui  ventitre'  nel  Mezzogiorno  e
trentatre' nel resto del territorio, tra le  universita',  statali  e
non statali, incluse  le  universita'  telematiche,  e  gli  istituti
universitari   a    ordinamento    speciale,    si    e'    proceduto
all'arrotondamento  delle  risorse  assegnate,  al  netto  di  quelle
assegnate secondo il criterio perequativo, in  base  all'aliquota  di
cui piu' sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un  numero
intero di  borse,  il  cui  cofinanziamento  previsto  da  parte  del
Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a euro 70.000,00; 
  Tenuto   conto   del   target   che   prevede   l'assegnazione   di
tremilaseicento borse nei tre anni  accademici  a  partire  dall'anno
accademico  2022/2023  per  l'Investimento  4.1  della  Missione   4,
Componente  1  relativo  ai  dottorati  di  ricerca  PNRR   e   della
ripartizione del numero di duecentosettantacinque borse di  dottorato
per  il  XL   ciclo,   di   cui   centododici   nel   Mezzogiorno   e
centosessantatre'  nel  resto  del  territorio,   si   e'   proceduto
all'arrotondamento  delle  risorse  assegnate,  al  netto  di  quelle
attribuite secondo il criterio perequativo e  delle  borse  ulteriori
assegnate per valorizzare le esperienze  di  dottorato  di  interesse
nazionale gia' avviate, in  base  all'aliquota  di  riferimento,  per
garantire  l'attribuzione  di  un  numero  intero  di  borse  il  cui
cofinanziamento previsto da parte del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca e' pari a euro 70.000,00; 
  Ritenuto che, al  fine  di  fornire  supporto  alle  esperienze  di
dottorato di interesse nazionale gia' avviate  quali:  il  «Dottorato
nazionale in intelligenza artificiale»  accreditato  dall'Universita'
di Pisa, di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca 23 luglio 2021, n. 972, e il «Dottorato nazionale in sviluppo
sostenibile  e  cambiamento  climatico»  accreditato   dalla   Scuola
universitaria superiore IUSS di Pavia, di cui al decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  23  luglio  2021,  n.  965,  sia
opportuno valorizzare  tali  esperienze  attribuendo  quindici  borse
ulteriori a ciascuno di tali soggetti nell'ambito  dei  dottorati  di
ricerca PNRR; 
  Ritenuto per quanto riguarda le istituzioni  AFAM,  di  commisurare
l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione
del 40% delle stesse alle regioni del  Mezzogiorno,  tra  i  soggetti
attuatori in base al rapporto tra il numero di  studenti  iscritti  a
corsi di diploma accademico di II livello (anno accademico 2022/2023)
per ciascuna istituzione AFAM e il  numero  di  studenti  iscritti  a
corsi di diploma accademico di II livello (anno accademico 2022/2023)
per tutte le istituzioni AFAM; 
  Ritenuto che,  al  fine  di  assicurare  una  perequazione  fra  le
istituzioni AFAM con diverse capacita' di attivazione  dei  corsi  di
dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno due  borse
di dottorato  a  tutte  le  istituzioni  AFAM,  ad  esclusione  degli
istituti   superiori   per   le    industrie    artistiche    (ISIA),
compatibilmente  con  i  vincoli  imposti  dal  PNRR  in  materia  di
distribuzione territoriale delle risorse e dal  decreto  ministeriale
n. 470/2024 in termini di requisiti per l'accreditamento; 
  Considerato che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno  per
le  universita',  statali  e  non  statali,  incluse  le  universita'
telematiche, e gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale,
relativa ai dottorati di ricerca PNRR, l'utilizzo del criterio  sopra
descritto comporterebbe l'assegnazione di quarantuno borse invece  di
quarantasei, sono state  aggiunte  cinque  borse  al  primo  soggetto
classificato in  graduatoria,  la  cui  aliquota  di  riferimento  si
discosta in misura  considerevole  da  quella  del  secondo  soggetto
classificato; 
  Tenuto conto del target che prevede l'assegnazione di tremila borse
nei tre anni accademici a partire dall'anno accademico 2022/2023  per
l'Investimento  4.1  della  Missione  4,  Componente  1  relativo  ai
dottorati per la pubblica amministrazione e  della  ripartizione  del
numero di quattrocento borse di dottorato per il  XL  ciclo,  di  cui
centosessanta  nel  Mezzogiorno  e  duecentoquaranta  nel  resto  del
territorio, tra le universita', statali e  non  statali,  incluse  le
universita' telematiche, e gli istituti  universitari  a  ordinamento
speciale, si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate,
al netto di quelle attribuite secondo  il  criterio  perequativo,  in
base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di  un
numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da  parte  del
Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a euro 70.000,00; 
  Considerato che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno  per
le  universita',  statali  e  non  statali,  incluse  le  universita'
telematiche, e gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale,
relativa ai dottorati per la pubblica amministrazione, l'utilizzo del
criterio   sopra   descritto    comporterebbe    l'assegnazione    di
centosessantuno borse invece di centosessanta, e' stata sottratta una
borsa al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui  aliquota
di riferimento si discosta in  misura  considerevole  da  quella  del
secondo soggetto classificato; 
  Considerato che, nel caso della graduatoria per il Centro-Nord  per
le  universita',  statali  e  non  statali,  incluse  le  universita'
telematiche, e gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale,
relativa ai dottorati per la pubblica amministrazione, l'applicazione
del criterio sopra indicato comporterebbe l'assegnazione  teorica  di
duecentoquarantadue borse in luogo delle duecentoquaranta disponibili
per il Centro-Nord, sono state sottratte due borse al primo  soggetto
classificato in  graduatoria,  la  cui  aliquota  di  riferimento  si
discosta in misura  considerevole  da  quella  del  secondo  soggetto
classificato; 
  Tenuto conto del target  che  prevede  l'assegnazione  di  seicento
borse  nei  tre  anni  accademici  a  partire  dall'anno   accademico
2022/2023 per l'Investimento  4.1  della  Missione  4,  Componente  1
relativo  ai  dottorati  per  il   patrimonio   culturale   e   della
ripartizione del numero di quarantotto  borse  di  dottorato  per  il
XXXIX ciclo, di cui venti nel Mezzogiorno e ventotto  nel  resto  del
territorio, tra le universita', statali e  non  statali,  incluse  le
universita' telematiche, e gli istituti  universitari  a  ordinamento
speciale, si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate,
al netto di quelle attribuite secondo  il  criterio  perequativo,  in
base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di  un
numero intero di borse il cui cofinanziamento previsto da  parte  del
Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a euro 70.000,00; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  L'attribuzione,  per  l'anno  2024/2025,  a  valere  sul  PNRR,
Missione  4  «Istruzione  e  ricerca»,  Componente  1  «Potenziamento
dell'offerta  dei   servizi   di   istruzione:   dagli   asili   nido
all'Universita'»  -  Investimento   3.4   «Didattica   e   competenze
universitarie avanzate» e Investimento 4.1 «Estensione del numero  di
dottorati  di  ricerca  e  dottorati  innovativi  per   la   pubblica
amministrazione e il patrimonio culturale», incluse  le  risorse  non
oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di
cui al decreto ministeriale n. 118/2023, nonche' le risorse derivanti
dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato
dal Ministero, di settecentosettantanove borse di dottorato di durata
triennale per la frequenza di  percorsi  di  dottorato  (di  seguito,
anche corsi) accreditati ex decreto ministeriale  n.  45/2013  XXXVII
ciclo - Anno accademico  2021/2022  ed  ex  decreto  ministeriale  n.
226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo - Anni  accademici  2022/2023  e
2023/2024 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 ed  ex
decreto ministeriale n. 470/2024 XL ciclo - Anno accademico 2024/2025
in programmi dedicati e declinati come segue: 
    a. cinquantasei borse per dottorati in  programmi  dedicati  alle
transizioni digitali e ambientali; 
    b. duecentosettantacinque borse per dottorati di ricerca PNRR; 
    c.   quattrocento   borse   per   dottorati   per   la   pubblica
amministrazione; 
    d. quarantotto borse per dottorati per il patrimonio culturale. 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  «Ministro»  e  «Ministero»:  Il   Ministro   e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR). 
  2.  «ANVUR»:  Agenzia  nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca, di cui  all'art.  2,  comma  138,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286,  nonche'  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 
  3. «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme  e  priorita'  di  investimento  correlate  ad   un'area   di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure. 
  4. «CUP»: Il codice unico  di  progetto  (CUP)  e'  il  codice  che
identifica un progetto d'investimento pubblico  ed  e'  lo  strumento
cardine per  il  funzionamento  del  Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici. 
  5. «Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia»: Fondo di cui
all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30  dicembre  2020,  n.
178. 
  6. «Milestone»: traguardo qualitativo da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei  sistemi
IT, ecc.). 
  7.  «Missione»:  risposta,  organizzata   secondo   macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei Missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; Rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione  e  ricerca;  Inclusione  e
coesione; Salute). 
  8. «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o  riforme  previste
dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  realizzati  attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati. 
  9. «PNRR (o  Piano)»:  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e  seguenti
del regolamento (UE) 2021/241. 
  10. «Principio "non arrecare un danno  significativo"  (DNSH)»:  il
principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17
regolamento (UE) 2020/852; tutti gli investimenti e  le  riforme  del
PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del
regolamento (UE) 2021/241. 
  11. «Progetto o intervento»: specifico  progetto/intervento  (anche
inteso  come  insieme  di  attivita'  e/o  procedure)  selezionato  e
finanziato  nell'ambito  di  una  Misura  del  Piano  e  identificato
attraverso  un  codice  unico  di   progetto   (CUP).   Il   progetto
contribuisce alla realizzazione  degli  obiettivi  della  Missione  e
rappresenta la  principale  entita'  del  monitoraggio  quale  unita'
minima  di  rilevazione  delle  informazioni  di  natura  anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica. 
  12.  «Rendicontazione  delle   spese»:   attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto. 
  13. «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art.  1,  comma
1043 della legge di  bilancio  n.  178/2020  (Legge  bilancio  2021),
sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di  monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo del PNRR  e  atto  a  garantire  lo
scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti  coinvolti  nella
Governance del Piano. 
  14.  «Soggetto  attuatore»:   soggetto   responsabile   dell'avvio,
dell'attuazione  e   della   funzionalita'   dell'intervento/progetto
finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma  4,  lettera  o)
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i  soggetti  attuatori
sono:  «i  soggetti  pubblici   o   privati   che   provvedono   alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma  1
del medesimo decreto  specifica  che  «alla  realizzazione  operativa
degli interventi previsti  dal  PNRR  provvedono  le  amministrazioni
centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli
enti locali (sulla base  delle  specifiche  competenze  istituzionali
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel  PNRR)
attraverso  le  proprie  strutture  ovvero  avvalendosi  di  soggetti
attuatori esterni  individuati  nel  PNRR  ovvero  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Nel  caso  di
specie, per «soggetti attuatori» si intendono le Istituzioni  di  cui
al successivo comma 24. 
  15. «Soggetto realizzatore  o  soggetto  esecutore»:  soggetto  e/o
operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione  del
progetto  (es.  fornitore  beni   e   servizi/esecutore   lavori)   e
individuato dal  soggetto  attuatore  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria e  nazionale  applicabile  (es.  in  materia  di  appalti
pubblici). 
  16. «Target»: traguardo quantitativo  da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di  rotaia  costruiti,  numero  di  metri  quadrati  di
edificio ristrutturato, ecc.). 
  17. «Universita'»: le universita', statali e non  statali,  incluse
le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento
speciale. 
  18. «Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR»: enti  pubblici  di
ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera  p)
del decreto legislativo n. 218/2016. 
  19. «Imprese»: come definite al paragrafo 2 «Nozione di  impresa  e
attivita' economica» della  comunicazione  della  Commissione  2016/C
262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo
1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della
quale: «(...) la nozione di  impresa  abbraccia  qualsiasi  ente  che
esercita  un'attivita'  economica,  a  prescindere  dal   suo   stato
giuridico e dalle sue modalita' di finanziamento.  La  qualificazione
di un determinato ente  come  impresa  dipende  pertanto  interamente
dalla natura delle sue attivita'.».  Ai  fini  del  presente  decreto
possono essere considerati  altresi',  a  titolo  esemplificativo,  i
soggetti quali le aziende sanitarie locali, le societa' consortili di
tipo S.c.a.r.l., le  aggregazioni  di  soggetti  pubblici  e  privati
dotate  di  autonoma  personalita'  giuridica  (ad  es.,  «Ecosistemi
dell'innovazione»,  «Partenariati  estesi»,  «Centri   nazionali»   e
«Cluster tecnologici nazionali»), le reti di impresa, le associazioni
di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica -  ove
necessario - della sussistenza di tale qualificazione. 
  20. «Open science»: approccio al processo scientifico basato  sulla
cooperazione e sulle nuove modalita' per  diffondere  la  conoscenza,
migliorare l'accessibilita' e la  riusabilita'  dei  risultati  della
ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi  strumenti
di collaborazione. La scienza  aperta  e'  una  politica  prioritaria
della Commissione europea  e  il  metodo  di  lavoro  di  riferimento
nell'ambito   dei   finanziamenti    pubblici    alla    ricerca    e
all'innovazione. 
  21. «Principi FAIR  Data»:  insieme  di  principi,  linee  guida  e
migliori pratiche atti a garantire che i  dati  della  ricerca  siano
Findable  (reperibili),   Accessible   (accessibili),   Interoperable
(interoperabili)  e  Re-usable  (riutilizzabili),  nel  rispetto  dei
vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio «il piu'
aperto possibile e chiuso solo quanto necessario». 
  22. «Titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche  che,  in
ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le
persone fisiche per conto delle quali e' realizzata  un'operazione  o
un'attivita', ai sensi dell'art. 3,  comma  6  della  direttiva  (UE)
2015/849 e  della  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  del  15
settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee guida per lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
Misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti  attuatori.  Adozione  dell'Appendice  tematica  Rilevazione
delle  titolarita'  effettive  ex  art.  22,  par.  2,  lettera   d),
regolamento (UE) 2021/241 e  comunicazione  alla  UIF  di  operazioni
sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10,  decreto
legis. n. 231/2007». 
  23.  «Istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica (Istituzioni AFAM)»: le  istituzioni  di  cui  all'art.  2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le Istituzioni
non statali autorizzate al rilascio di titoli di  diploma  accademico
di secondo livello ai sensi dell'art. 11 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  ivi
comprese le accademie gia' abilitate a rilasciare i  medesimi  titoli
secondo il previgente ordinamento. 
  24.  «Istituzioni»:  le  universita'  di  cui  al  comma  17  e  le
istituzioni AFAM di cui al comma 23 del presente articolo.