Art. 10 
 
               Criteri di ammissibilita' dei dottorati 
                     per il patrimonio culturale 
 
  1. I soggetti attuatori  destinatari  delle  risorse  di  cui  alla
tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle  borse
relativamente ai programmi di dottorato per il  patrimonio  culturale
sulla base dei seguenti criteri: 
    a.  riguardare  preferibilmente  aree  disciplinari  e  tematiche
coerenti con le seguenti: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    b. prevedere  l'attuazione  dell'intero  percorso  di  dottorato,
formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi  amministrative  ed
operative dell'universita' beneficiaria, fatti  salvi  i  periodi  di
studio e ricerca  presso  le  imprese,  i  centri  di  ricerca  o  le
pubbliche amministrazioni e all'estero, programmati coerentemente con
le  attivita'  di  formazione  e  ricerca  previste  presso  le  sedi
dell'universita' beneficiaria; 
    c. prevedere periodi di studio e ricerca in  imprese,  centri  di
ricerca  o  pubbliche  amministrazioni,  inclusi  musei,  istituti  e
istituzioni  di  formazione  del  Ministero   della   cultura,   (es.
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e altre Scuola
di alta formazione), archivi, biblioteche, da un minimo di sei mesi a
un massimo di dodici mesi,  anche  non  continuativi,  nell'arco  del
triennio; 
    d. prevedere periodi di studio e ricerca  all'estero,  anche  non
continuativi, da un  minimo  di  sei  mesi  fino  al  limite  massimo
previsto  all'art.   9,   comma   3,   del   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226,  nell'arco
del triennio; 
    e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate  e
specifiche strutture operative e scientifiche  per  le  attivita'  di
studio e ricerca; 
    f. favorire, nel  rispetto  della  proprieta'  intellettuale,  la
valorizzazione  dei  risultati  della  ricerca  mediante  un'adeguata
circolazione dei risultati perseguiti, comunque  secondo  i  principi
«Open science» e «FAIR Data». 
  2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e di
cui al comma 1, lettera d)  sono  distinti  e  devono  essere  svolti
presso soggetti distinti.