Art. 10
Criteri di ammissibilita' dei dottorati
per il patrimonio culturale
1. I soggetti attuatori destinatari delle risorse di cui alla
tabella A, selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse
relativamente ai programmi di dottorato per il patrimonio culturale
sulla base dei seguenti criteri:
a. riguardare preferibilmente aree disciplinari e tematiche
coerenti con le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato,
formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed
operative dell'universita' beneficiaria, fatti salvi i periodi di
studio e ricerca presso le imprese, i centri di ricerca o le
pubbliche amministrazioni e all'estero, programmati coerentemente con
le attivita' di formazione e ricerca previste presso le sedi
dell'universita' beneficiaria;
c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di
ricerca o pubbliche amministrazioni, inclusi musei, istituti e
istituzioni di formazione del Ministero della cultura, (es.
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e altre Scuola
di alta formazione), archivi, biblioteche, da un minimo di sei mesi a
un massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco del
triennio;
d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non
continuativi, da un minimo di sei mesi fino al limite massimo
previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco
del triennio;
e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e
specifiche strutture operative e scientifiche per le attivita' di
studio e ricerca;
f. favorire, nel rispetto della proprieta' intellettuale, la
valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata
circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi
«Open science» e «FAIR Data».
2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettera c) e di
cui al comma 1, lettera d) sono distinti e devono essere svolti
presso soggetti distinti.