Art. 11
Procedure di ammissibilita'
e valutazione
1. Le universita' sono tenute a manifestare l'interesse a
partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualita' di
soggetti attuatori entro il 10 maggio 2024, pena rinuncia della
dotazione finanziaria assegnata di cui alla tabella A.
2. All'esito della pubblicazione delle «Linee guida per la
valutazione delle proposte» di cui all'art. 5, comma 2 del decreto
ministeriale n. 470/2024, le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1,
comma 23 sono tenute a manifestare l'intenzione di istituire e
accreditare corsi di dottorato PNRR nonche' di partecipare alla
procedura di cui al presente decreto in qualita' di soggetti
attuatori, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui
alle tabelle B e C.
3. Le modalita' e il termine relativo alla disposizione di cui al
comma 2, saranno stabiliti dal Ministero con precipua nota
direttoriale (contenente istruzioni operative).
4. Il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a
quantificare e riallocare:
a. tra le universita' di cui all'art. 1, comma 17, del presente
decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle
comunicazioni di cui al comma 1;
b. tra le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1 comma 23, del
presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito
delle comunicazioni di cui al comma 2.
Il Ministero si riserva, qualora non sia possibile procedere
secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente comma, di
riallocare le risorse resesi disponibili indistintamente tra le
universita' di cui all'art. 1, comma 17 e le Istituzioni AFAM di cui
all'art. 1, comma 23.
5. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente
decreto, le universita' di cui all'art. 1, comma 17 sono tenute a
presentare la domanda di accreditamento secondo le modalita'
ordinarie previste in attuazione del decreto ministeriale n.
226/2021, entro il 7 giugno 2024. Entro il termine stabilito dal
Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni
operative) e, comunque, all'esito della pubblicazione delle «Linee
guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5, comma 2
del decreto ministeriale n. 470/2024, le istituzioni AFAM di cui
all'art. 1, comma 23, sono tenute a presentare la domanda di
accreditamento secondo le modalita' previste in attuazione del
decreto ministeriale n. 470/2024. Ferma restando la procedura di
valutazione dell'accreditamento da parte dell'ANVUR ai sensi del
decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto ministeriale n.
470/2024, l'ANVUR verifichera' altresi' la coerenza del percorso di
ricerca e formativo del corso di dottorato con i criteri di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.
6. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o piu' bandi
in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun
soggetto assegnatario delle risorse di cui alle tabelle A, B e C
individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato
nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base
di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo
preposto. I soggetti attuatori non possono assegnare borse di
dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a
valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo e del XXXIX ciclo, come
previsto al successivo art. 14, comma 1, lettera cc).
7. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca
destinatari ovvero potenzialmente delle borse di cui al presente
decreto sulla base dei criteri inseriti negli articoli 7, 8, 9 e 10
del presente decreto.
8. All'esito delle procedure di selezione, i soggetti attuatori,
nel perfezionare le graduatorie di merito dei bandi di cui al
precedente comma 6, possono prevedere posti per gli «idonei non
vincitori», definibili quali candidati legittimati a partecipare alla
procedura di scorrimento delle graduatorie fino a decadenza delle
stesse in quanto utilmente collocati nei posti successivi a quelli
messi a bando. Tali posti sono oggetto della riallocazione delle
risorse resesi disponibili all'esito delle procedure di cui ai
successivi commi.
9. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione
delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito dei bandi di cui al
comma 6, ciascun soggetto attuatore e' tenuto a compilare, in via
perentoria entro il 20 settembre 2024, il format predisposto
attraverso la piattaforma on-line MUR (all'indirizzo
https://dottorati.mur.gov.it), nonche' ad indicare a sistema i codici
unici di progetto (CUP) acquisiti per ciascun corso di dottorato
nell'ambito di ciascun investimento/sub-investimento, accedendo con
le credenziali rilasciate dal CINECA e fornendo le necessarie
informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata e le indicazioni
relative alle borse definitivamente non assegnate.
10. All'esito delle procedure di selezione dei dottorandi, ciascuna
istituzione e' tenuta a rendere disponibile in piattaforma, in via
perentoria entro il 25 settembre 2024, il/i provvedimento/i
dell'organo preposto di presa d'atto di tutte le graduatorie di cui
al comma 8 approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e di
quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento
delle borse.
11. All'esito della procedura di cui ai precedenti commi, il
Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare
e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le
borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili
in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di
merito di cui al comma 8 perfezionate dai suddetti soggetti
attuatori.
12. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a
garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non
vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 11, la
riallocazione e' basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri
di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle
graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.
13. Fatta salva la priorita' legata al raggiungimento dei target
associati alle misure, ove possibile, il MUR effettua la
riallocazione di cui al comma 11 nel rispetto del vincolo di
destinazione del 40% delle risorse ai soggetti attuatori ubicati
nelle regioni del Mezzogiorno.
14. All'esito della riallocazione di cui al comma 11, ciascun
soggetto attuatore e' tenuto a:
a. compilare, entro il 14 ottobre 2024, il format di cui al comma
9;
b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 17 ottobre 2024,
il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di
scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e la quantificazione
dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
15. I soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sul
presente decreto nell'ambito del XL ciclo - anno accademico
2024/2025, sono tenuti a comunicare, entro il termine stabilito dal
Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni
operative), le eventuali rinunce alle borse di dottorato da parte dei
dottorandi assegnatari per le quali non e' possibile procedere allo
scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sul
presente decreto.
16. All'esito delle comunicazioni di cui ai commi 14 e 15, il
Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare
e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le
borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili
in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di
merito, di cui al comma 8, dei suddetti soggetti attuatori.
17. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a
garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non
vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 16, la
riallocazione e' basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri
di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle
graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.
18. Fatta salva la priorita' legata al raggiungimento dei target
associati alle misure, ove possibile, il MUR effettua le
riallocazioni di cui al comma 16 nel rispetto del vincolo di
destinazione del 40% delle risorse ai soggetti attuatori ubicati
nelle regioni del Mezzogiorno.
19. All'esito della riallocazione di cui al comma 16, ciascun
soggetto attuatore e' tenuto a:
a. compilare, entro il 14 novembre 2024, il format di cui al
comma 9;
b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 19 novembre 2024,
il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di
scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e al comma 14 e di
quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento
delle borse.
20. Dopo il perfezionamento delle procedure di cui ai commi
precedenti, il Ministero effettua l'istruttoria formale
amministrativa della documentazione e delle informazioni fornite in
piattaforma dai soggetti attuatori, nel rispetto dei commi 9, 10, 14
e 19 e, qualora il numero delle borse assegnate non consenta il
raggiungimento dei target associati alle misure, il MUR puo'
procedere con ulteriori riallocazioni con modalita' analoghe a quelle
indicate nel presente articolo e nei tempi compatibili con la
rendicontazione dei target.
21. L'ANVUR, in considerazione delle tempistiche ristrette, valuta
la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse di cui ai
commi 9, 14, lettera a) e 19, lettera a), a valere sul PNRR con i
requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, entro il 25 novembre
2024.
22. Successivamente alle verifiche sulla documentazione di cui ai
commi precedenti, il MUR adotta il decreto di concessione del
finanziamento.
23. Conseguentemente all'adozione del decreto di concessione di cui
al comma 22, ciascun soggetto attuatore dovra' compilare e caricare
sulla piattaforma on-line MUR (all'indirizzo
https://dottorati.mur.gov.it), entro il 6 dicembre 2024 l'atto
d'obbligo, corredato di firma digitale del legale rappresentante.
L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai fini della
corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente
decreto. Oltre all'atto d'obbligo il soggetto attuatore dovra'
fornire l'autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di
doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)
2021/241, nonche' i dati sulla titolarita' effettiva ai sensi
dell'art. 22, par. 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241,
secondo i format forniti dal Ministero.
24. Le attivita' dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del
presente decreto devono essere comunque avviate entro il 13 dicembre
2024.
25. Al fine di salvaguardare il superiore interesse del
raggiungimento dei target associati alle misure, i termini indicati
nel presente decreto sono da intendersi come perentori. Il mancato
rispetto degli stessi puo' costituire motivo di mancata assegnazione
delle risorse ai soggetti inadempienti, con contestuale
riassegnazione delle stesse ad altri soggetti attuatori.