Art. 11 
 
                     Procedure di ammissibilita' 
                            e valutazione 
 
  1.  Le  universita'  sono  tenute  a  manifestare   l'interesse   a
partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualita'  di
soggetti attuatori entro il  10  maggio  2024,  pena  rinuncia  della
dotazione finanziaria assegnata di cui alla tabella A. 
  2.  All'esito  della  pubblicazione  delle  «Linee  guida  per   la
valutazione delle proposte» di cui all'art. 5, comma  2  del  decreto
ministeriale n. 470/2024, le Istituzioni  AFAM  di  cui  all'art.  1,
comma 23 sono  tenute  a  manifestare  l'intenzione  di  istituire  e
accreditare corsi di  dottorato  PNRR  nonche'  di  partecipare  alla
procedura  di  cui  al  presente  decreto  in  qualita'  di  soggetti
attuatori, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui
alle tabelle B e C. 
  3. Le modalita' e il termine relativo alla disposizione di  cui  al
comma  2,  saranno  stabiliti  dal  Ministero   con   precipua   nota
direttoriale (contenente istruzioni operative). 
  4. Il Ministero, con  precipuo  decreto  direttoriale,  provvede  a
quantificare e riallocare: 
    a. tra le universita' di cui all'art. 1, comma 17,  del  presente
decreto le  ulteriori  risorse  resesi  disponibili  all'esito  delle
comunicazioni di cui al comma 1; 
    b. tra le Istituzioni AFAM  di  cui  all'art.  1  comma  23,  del
presente decreto le ulteriori risorse  resesi  disponibili  all'esito
delle comunicazioni di cui al comma 2. 
  Il Ministero  si  riserva,  qualora  non  sia  possibile  procedere
secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente comma,  di
riallocare le  risorse  resesi  disponibili  indistintamente  tra  le
universita' di cui all'art. 1, comma 17 e le Istituzioni AFAM di  cui
all'art. 1, comma 23. 
  5. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti  nell'ambito  del  presente
decreto, le universita' di cui all'art. 1, comma  17  sono  tenute  a
presentare  la  domanda  di  accreditamento  secondo   le   modalita'
ordinarie  previste  in  attuazione  del  decreto   ministeriale   n.
226/2021, entro il 7 giugno 2024.  Entro  il  termine  stabilito  dal
Ministero  con  precipua  nota  direttoriale  (contenente  istruzioni
operative) e, comunque, all'esito della  pubblicazione  delle  «Linee
guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5,  comma  2
del decreto ministeriale n. 470/2024,  le  istituzioni  AFAM  di  cui
all'art. 1,  comma  23,  sono  tenute  a  presentare  la  domanda  di
accreditamento  secondo  le  modalita'  previste  in  attuazione  del
decreto ministeriale n. 470/2024.  Ferma  restando  la  procedura  di
valutazione dell'accreditamento da  parte  dell'ANVUR  ai  sensi  del
decreto ministeriale  n.  226/2021  e  del  decreto  ministeriale  n.
470/2024, l'ANVUR verifichera' altresi' la coerenza del  percorso  di
ricerca e formativo del corso di dottorato con i criteri di cui  agli
articoli 7, 8, 9 e 10 del presente decreto. 
  6. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o piu'  bandi
in cui sono esplicitate le condizioni del presente  decreto,  ciascun
soggetto assegnatario delle risorse di cui alle  tabelle  A,  B  e  C
individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato
nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base
di una valutazione  di  coerenza  effettuata  dal  competente  organo
preposto.  I  soggetti  attuatori  non  possono  assegnare  borse  di
dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a  borse  di  studio  a
valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo e del XXXIX ciclo, come
previsto al successivo art. 14, comma 1, lettera cc). 
  7.  I  soggetti  attuatori  selezionano  i  progetti   di   ricerca
destinatari ovvero potenzialmente delle  borse  di  cui  al  presente
decreto sulla base dei criteri inseriti negli articoli 7, 8, 9  e  10
del presente decreto. 
  8. All'esito delle procedure di selezione,  i  soggetti  attuatori,
nel perfezionare le  graduatorie  di  merito  dei  bandi  di  cui  al
precedente comma 6, possono  prevedere  posti  per  gli  «idonei  non
vincitori», definibili quali candidati legittimati a partecipare alla
procedura di scorrimento delle graduatorie  fino  a  decadenza  delle
stesse in quanto utilmente collocati nei posti  successivi  a  quelli
messi a bando. Tali posti  sono  oggetto  della  riallocazione  delle
risorse resesi  disponibili  all'esito  delle  procedure  di  cui  ai
successivi commi. 
  9. Ai fini del  perfezionamento  della  procedura  di  assegnazione
delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito dei bandi di cui al
comma 6, ciascun soggetto attuatore e' tenuto  a  compilare,  in  via
perentoria  entro  il  20  settembre  2024,  il  format   predisposto
attraverso    la    piattaforma    on-line     MUR     (all'indirizzo
https://dottorati.mur.gov.it), nonche' ad indicare a sistema i codici
unici di progetto (CUP) acquisiti  per  ciascun  corso  di  dottorato
nell'ambito di ciascun investimento/sub-investimento,  accedendo  con
le  credenziali  rilasciate  dal  CINECA  e  fornendo  le  necessarie
informazioni rispetto a ciascuna borsa  assegnata  e  le  indicazioni
relative alle borse definitivamente non assegnate. 
  10. All'esito delle procedure di selezione dei dottorandi, ciascuna
istituzione e' tenuta a rendere disponibile in  piattaforma,  in  via
perentoria  entro  il  25  settembre   2024,   il/i   provvedimento/i
dell'organo preposto di presa d'atto di tutte le graduatorie  di  cui
al comma 8 approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e  di
quantificazione dell'importo complessivo destinato  al  finanziamento
delle borse. 
  11. All'esito della  procedura  di  cui  ai  precedenti  commi,  il
Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare
e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno  assegnato  tutte  le
borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili
in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di
merito  di  cui  al  comma  8  perfezionate  dai  suddetti   soggetti
attuatori. 
  12. Qualora le risorse resesi disponibili non siano  sufficienti  a
garantire l'assegnazione  di  una  borsa  a  tutti  gli  «idonei  non
vincitori» relativi ai soggetti attuatori di  cui  al  comma  11,  la
riallocazione e' basata sull'ordine di graduatoria secondo i  criteri
di  riparto  indicati  in  premessa,  fino  alla  saturazione   delle
graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori. 
  13. Fatta salva la priorita' legata al  raggiungimento  dei  target
associati  alle  misure,  ove   possibile,   il   MUR   effettua   la
riallocazione di  cui  al  comma  11  nel  rispetto  del  vincolo  di
destinazione del 40% delle  risorse  ai  soggetti  attuatori  ubicati
nelle regioni del Mezzogiorno. 
  14. All'esito della riallocazione  di  cui  al  comma  11,  ciascun
soggetto attuatore e' tenuto a: 
    a. compilare, entro il 14 ottobre 2024, il format di cui al comma
9; 
    b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 17 ottobre  2024,
il/i  provvedimento/i  dell'organo  preposto  di  presa   d'atto   di
scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e la  quantificazione
dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse. 
  15. I soggetti attuatori ammessi  al  finanziamento  a  valere  sul
presente  decreto  nell'ambito  del  XL  ciclo  -   anno   accademico
2024/2025, sono tenuti a comunicare, entro il termine  stabilito  dal
Ministero  con  precipua  nota  direttoriale  (contenente  istruzioni
operative), le eventuali rinunce alle borse di dottorato da parte dei
dottorandi assegnatari per le quali non e' possibile  procedere  allo
scorrimento delle rispettive  graduatorie  di  merito  a  valere  sul
presente decreto. 
  16. All'esito delle comunicazioni di cui  ai  commi  14  e  15,  il
Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare
e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno  assegnato  tutte  le
borse ripartite nelle tabelle A, B e C, le risorse resesi disponibili
in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di
merito, di cui al comma 8, dei suddetti soggetti attuatori. 
  17. Qualora le risorse resesi disponibili non siano  sufficienti  a
garantire l'assegnazione  di  una  borsa  a  tutti  gli  «idonei  non
vincitori» relativi ai soggetti attuatori di  cui  al  comma  16,  la
riallocazione e' basata sull'ordine di graduatoria secondo i  criteri
di  riparto  indicati  in  premessa,  fino  alla  saturazione   delle
graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori. 
  18. Fatta salva la priorita' legata al  raggiungimento  dei  target
associati  alle  misure,  ove   possibile,   il   MUR   effettua   le
riallocazioni di  cui  al  comma  16  nel  rispetto  del  vincolo  di
destinazione del 40% delle  risorse  ai  soggetti  attuatori  ubicati
nelle regioni del Mezzogiorno. 
  19. All'esito della riallocazione  di  cui  al  comma  16,  ciascun
soggetto attuatore e' tenuto a: 
    a. compilare, entro il 14 novembre 2024,  il  format  di  cui  al
comma 9; 
    b. rendere disponibile in piattaforma, entro il 19 novembre 2024,
il/i  provvedimento/i  dell'organo  preposto  di  presa   d'atto   di
scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e al comma  14  e  di
quantificazione dell'importo complessivo destinato  al  finanziamento
delle borse. 
  20. Dopo  il  perfezionamento  delle  procedure  di  cui  ai  commi
precedenti,   il    Ministero    effettua    l'istruttoria    formale
amministrativa della documentazione e delle informazioni  fornite  in
piattaforma dai soggetti attuatori, nel rispetto dei commi 9, 10,  14
e 19 e, qualora il numero  delle  borse  assegnate  non  consenta  il
raggiungimento  dei  target  associati  alle  misure,  il  MUR   puo'
procedere con ulteriori riallocazioni con modalita' analoghe a quelle
indicate nel  presente  articolo  e  nei  tempi  compatibili  con  la
rendicontazione dei target. 
  21. L'ANVUR, in considerazione delle tempistiche ristrette,  valuta
la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse  di  cui  ai
commi 9, 14, lettera a) e 19, lettera a), a valere  sul  PNRR  con  i
requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10,  entro  il  25  novembre
2024. 
  22. Successivamente alle verifiche sulla documentazione di  cui  ai
commi precedenti,  il  MUR  adotta  il  decreto  di  concessione  del
finanziamento. 
  23. Conseguentemente all'adozione del decreto di concessione di cui
al comma 22, ciascun soggetto attuatore dovra' compilare  e  caricare
sulla       piattaforma       on-line       MUR        (all'indirizzo
https://dottorati.mur.gov.it),  entro  il  6  dicembre  2024   l'atto
d'obbligo, corredato di firma  digitale  del  legale  rappresentante.
L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni  ai  fini  della
corretta  attuazione  dell'investimento  PNRR  oggetto  del  presente
decreto.  Oltre  all'atto  d'obbligo  il  soggetto  attuatore  dovra'
fornire l'autodichiarazione  relativa  al  rispetto  dell'assenza  di
doppio finanziamento  ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)
2021/241,  nonche'  i  dati  sulla  titolarita'  effettiva  ai  sensi
dell'art. 22, par. 2,  lettera  d)  del  regolamento  (UE)  2021/241,
secondo i format forniti dal Ministero. 
  24. Le attivita' dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4  del
presente decreto devono essere comunque avviate entro il 13  dicembre
2024. 
  25.  Al  fine  di  salvaguardare   il   superiore   interesse   del
raggiungimento dei target associati alle misure, i  termini  indicati
nel presente decreto sono da intendersi come  perentori.  Il  mancato
rispetto degli stessi puo' costituire motivo di mancata  assegnazione
delle   risorse   ai   soggetti   inadempienti,    con    contestuale
riassegnazione delle stesse ad altri soggetti attuatori.