Art. 12
Spese ammissibili
1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate
all'assegnazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una
borsa di dottorato ai fini del presente decreto e' pari a euro
70.000,00 a carico del Ministero dell'universita' e della ricerca per
l'intero triennio previsto.