Art. 12 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le  spese  legate
all'assegnazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per  una
borsa di dottorato ai fini  del  presente  decreto  e'  pari  a  euro
70.000,00 a carico del Ministero dell'universita' e della ricerca per
l'intero triennio previsto.