Art. 13 
 
                  Durata e termini di realizzazione 
                            del dottorato 
 
  1. I percorsi di dottorato di  ricerca,  di  durata  triennale,  si
svolgono secondo i  termini  previsti  dal  decreto  ministeriale  14
dicembre 2021, n. 226 e dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n.
470, e dai regolamenti dei  soggetti  attuatori  nel  rispetto  delle
tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XL ciclo. 
  2. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare
le borse assegnate dal presente decreto per  corsi  di  dottorato  da
accreditare o gia' accreditati  di  durata  superiore  ai  tre  anni,
assicurano  con  risorse  non  a  valere  sul  presente  decreto   il
finanziamento delle annualita'  successive  alla  terza  delle  borse
assegnate ai dottorandi.