Art. 13
Durata e termini di realizzazione
del dottorato
1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si
svolgono secondo i termini previsti dal decreto ministeriale 14
dicembre 2021, n. 226 e dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n.
470, e dai regolamenti dei soggetti attuatori nel rispetto delle
tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XL ciclo.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare
le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da
accreditare o gia' accreditati di durata superiore ai tre anni,
assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il
finanziamento delle annualita' successive alla terza delle borse
assegnate ai dottorandi.