Art. 15 
 
                   Disposizioni per la conformita' 
                al principio «do no significant harm» 
 
  1. Le attivita' previste dall'intervento  non  devono  arrecare  un
danno  significativo  a  nessuno   dei   sei   pertinenti   obiettivi
ambientali,  per  tutto  il  ciclo  di   vita   dell'intervento,   in
particolare: 
    a. alla mitigazione  dei  cambiamenti  climatici,  in  quanto  le
attivita' non conducono a significative emissioni di  gas  a  effetto
serra; 
    b.  all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  in  quanto   le
attivita' non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del
clima attuale e del clima futuro  previsto  su  se'  stessa  o  sulle
persone, sulla natura o sugli attivi; 
    c. all'uso sostenibile e alla  protezione  delle  acque  e  delle
risorse marine, in quanto le attivita' non nuocciono: 
      i. al buono stato o  al  buon  potenziale  ecologico  di  corpi
idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; 
      ii. al buono stato ecologico delle acque marine; 
    d.  all'economia  circolare,  compresi  la   prevenzione   e   il
riciclaggio dei rifiuti, in quanto: 
      i. le attivita'  non  conducono  a  inefficienze  significative
nell'uso dei materiali o nell'uso  diretto  o  indiretto  di  risorse
naturali quali le  fonti  energetiche  non  rinnovabili,  le  materie
prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu' fasi del ciclo di
vita dei prodotti, anche in termini  di  durabilita',  riparabilita',
possibilita' di miglioramento, riutilizzabilita' o riciclabilita' dei
prodotti; 
      ii. le attivita' non comportano un aumento significativo  della
produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento  dei  rifiuti,  ad
eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; 
      iii. lo smaltimento a lungo termine dei  rifiuti  non  potrebbe
causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente; 
    e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto
le attivita' non comportano un aumento significativo delle  emissioni
di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua  o  nel  suolo  rispetto
alla situazione esistente prima del suo avvio; o 
    f. alla protezione e al ripristino della  biodiversita'  e  degli
ecosistemi, in quanto le attivita': 
      i. non nuocciono in misura significativa alla buona  condizione
e alla resilienza degli ecosistemi; 
      ii. non nuocciono allo stato di conservazione degli  habitat  e
delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione. 
  2. In conformita' alla comunicazione della  Commissione  UE  2021/C
58/01 «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH», le
attivita' di ricerca previste non devono includere: 
    a. attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso  l'uso  a
valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della  presente
misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a
partire dal gas naturale, come pure  le  relative  infrastrutture  di
trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano  gas  naturale,
che sono conformi alle  condizioni  di  cui  all'allegato  III  degli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno significativo» (2021/C58/01)); 
    b. attivita' nell'ambito del  sistema  di  scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti  parametri  di  riferimento  (se
l'attivita' che beneficia del sostegno  genera  emissioni  di  gas  a
effetto serra previste che non sono significativamente  inferiori  ai
pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il  motivo.  I
parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per  le
attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione  del  sistema  di
scambio di quote di  emissioni  sono  stabiliti  nel  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); 
    c.  attivita'  connesse  alle   discariche   di   rifiuti,   agli
inceneritori  (l'esclusione  non  si  applica  alle  azioni  previste
nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente  adibiti
al trattamento  di  rifiuti  pericolosi  non  riciclabili,  ne'  agli
impianti esistenti  quando  tali  azioni  sono  intese  ad  aumentare
l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio
o l'utilizzo, o recuperare i materiali  da  residui  di  combustione,
purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino
un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o
un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a  livello
di impianto) e  agli  impianti  di  trattamento  meccanico  biologico
(l'esclusione non si applica  alle  azioni  previste  dalla  presente
misura negli impianti di trattamento  meccanico  biologico  esistenti
quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o
migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati  al
fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di
rifiuti organici, purche'  tali  azioni  nell'ambito  della  presente
misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento  dei
rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;  sono
fornite prove a livello di impianto); 
    d. attivita' nel cui ambito lo smaltimento a  lungo  termine  dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
  3. Le attivita' di ricerca previste  devono  essere  conformi  alla
pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.