Art. 15
Disposizioni per la conformita'
al principio «do no significant harm»
1. Le attivita' previste dall'intervento non devono arrecare un
danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi
ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, in
particolare:
a. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le
attivita' non conducono a significative emissioni di gas a effetto
serra;
b. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le
attivita' non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del
clima attuale e del clima futuro previsto su se' stessa o sulle
persone, sulla natura o sugli attivi;
c. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, in quanto le attivita' non nuocciono:
i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi
idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
ii. al buono stato ecologico delle acque marine;
d. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il
riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
i. le attivita' non conducono a inefficienze significative
nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse
naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie
prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu' fasi del ciclo di
vita dei prodotti, anche in termini di durabilita', riparabilita',
possibilita' di miglioramento, riutilizzabilita' o riciclabilita' dei
prodotti;
ii. le attivita' non comportano un aumento significativo della
produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad
eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
iii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe
causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto
le attivita' non comportano un aumento significativo delle emissioni
di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto
alla situazione esistente prima del suo avvio; o
f. alla protezione e al ripristino della biodiversita' e degli
ecosistemi, in quanto le attivita':
i. non nuocciono in misura significativa alla buona condizione
e alla resilienza degli ecosistemi;
ii. non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e
delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
2. In conformita' alla comunicazione della Commissione UE 2021/C
58/01 «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH», le
attivita' di ricerca previste non devono includere:
a. attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente
misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a
partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di
trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale,
che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno significativo» (2021/C58/01));
b. attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se
l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a
effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai
pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I
parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le
attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di
scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
c. attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste
nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti
al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli
impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare
l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio
o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione,
purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino
un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o
un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello
di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico
(l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente
misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti
quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o
migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al
fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di
rifiuti organici, purche' tali azioni nell'ambito della presente
misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei
rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono
fornite prove a livello di impianto);
d. attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
3. Le attivita' di ricerca previste devono essere conformi alla
pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.