Art. 16 
 
               Modalita' di gestione dei trasferimenti 
                    e rendicontazione delle spese 
 
  1. Gli obblighi connessi alla gestione  delle  borse  di  dottorato
assegnate dai singoli soggetti attuatori sulla base  di  uno  o  piu'
bandi di selezione di  cui  all'art.  11,  comma  6,  sono  stabiliti
all'art. 14 del presente decreto e nell'atto d'obbligo. 
  2. I pagamenti in favore dei  soggetti  attuatori  sono  effettuati
secondo i seguenti tempi e modalita': 
    a. un anticipo pari al 30% del totale del finanziamento a seguito
della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui  all'art.  11,  comma
23, del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del
2 marzo 2024, n. 19; 
    b. ulteriori erogazioni  (fino  al  90%  del  contributo  inclusa
l'anticipazione) saranno disposte in relazione  alla  rendicontazione
semestrale  delle  attivita'  svolte  che  dimostrino   l'avanzamento
nell'attuazione della progettualita'; 
    c. eventuale erogazione a saldo, a conclusione del progetto  e  a
seguito  del   comprovato   completamento   dell'intervento   e   del
conseguimento degli obiettivi specifici di progetto. 
  3. A seguito  della  presentazione  della  documentazione  relativa
all'attivita' di ricerca dei dottorandi, da  inviare  entro  l'ultimo
semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR
per la verifica della rispondenza dell'attivita'  di  ricerca  svolta
dagli  stessi  rispetto  agli  obiettivi  del  progetto  di   ricerca
finanziato e ai risultati conseguiti, effettuera' la verifica finale,
procedendo alla conferma dei contributi gia' erogati. L'ANVUR potra',
altresi', sottoporre a verifica i suddetti  corsi  di  dottorato  nel
corso dell'attivita' di monitoraggio e valutazione periodica  di  cui
all'art. 5  del  decreto  ministeriale  n.  226/2021  e  del  decreto
ministeriale n. 470/2024 e trasmettere i relativi esiti  al  MUR  per
eventuali verifiche intermedie. 
  4.  Il  recupero  delle  somme  eventualmente  erogate  in  eccesso
avverra',  come  nel  caso  delle  revoche,   mediante   restituzione
dell'importo in eccesso da parte delle istituzioni, ovvero, nel  caso
in cui l'istituzione non provveda nel termine di novanta giorni dalla
richiesta,  mediante  recupero  per  compensazione  di  altre   somme
destinate all'istituzione su altri capitoli di spesa del bilancio MUR
ovvero escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto. 
  5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti  privati  e'
subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero
di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  445/2000,  attestante  quale  idoneo
strumento  di  garanzia  «anche  i  fondi  assegnati  dal   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  in  relazione  al  funzionamento
ordinario», ai sensi dell'art. 27,  comma  4,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13 convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41. 
  6.  La  rendicontazione  delle  attivita'  svolte   dovra'   essere
effettuata dal destinatario con riferimento  a  ciascun  semestre  di
attivita' svolta dai dottorandi. Nello specifico, la  rendicontazione
avverra'     attraverso      l'apposita      piattaforma      on-line
(https://dottorati.mur.gov.it)  e  utilizzando  la  modulistica   ivi
presente.  Ciascun  dottorando  dovra'  produrre  un  report  recante
l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa o
centro di ricerca o pubblica amministrazione, in sede, all'estero)  e
una sintesi delle principali attivita' svolte,  dichiarando  altresi'
che sono conformi al principio di «non arrecare  danno  significativo
all'ambiente». Sara' cura del coordinatore del  corso  di  dottorato,
attraverso la medesima  piattaforma,  verificare  e  validare  quanto
indicato  dal   dottorando.   La   rendicontazione   cosi'   validata
costituira' la base per il calcolo, da parte  del  MUR,  delle  spese
ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 12)  per
il semestre di riferimento. 
  7. Al fine  di  garantire  la  tutela  degli  interessi  finanziari
dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi,  di
casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche'  il  recupero
di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto,  le
strutture coinvolte  a  diversi  livelli  di  controllo  eseguono  le
verifiche in  conformita'  con  quanto  stabilito  dall'art.  22  del
regolamento (UE) 241/2021.