Art. 16
Modalita' di gestione dei trasferimenti
e rendicontazione delle spese
1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato
assegnate dai singoli soggetti attuatori sulla base di uno o piu'
bandi di selezione di cui all'art. 11, comma 6, sono stabiliti
all'art. 14 del presente decreto e nell'atto d'obbligo.
2. I pagamenti in favore dei soggetti attuatori sono effettuati
secondo i seguenti tempi e modalita':
a. un anticipo pari al 30% del totale del finanziamento a seguito
della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 11, comma
23, del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del
2 marzo 2024, n. 19;
b. ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa
l'anticipazione) saranno disposte in relazione alla rendicontazione
semestrale delle attivita' svolte che dimostrino l'avanzamento
nell'attuazione della progettualita';
c. eventuale erogazione a saldo, a conclusione del progetto e a
seguito del comprovato completamento dell'intervento e del
conseguimento degli obiettivi specifici di progetto.
3. A seguito della presentazione della documentazione relativa
all'attivita' di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo
semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR
per la verifica della rispondenza dell'attivita' di ricerca svolta
dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca
finanziato e ai risultati conseguiti, effettuera' la verifica finale,
procedendo alla conferma dei contributi gia' erogati. L'ANVUR potra',
altresi', sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel
corso dell'attivita' di monitoraggio e valutazione periodica di cui
all'art. 5 del decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto
ministeriale n. 470/2024 e trasmettere i relativi esiti al MUR per
eventuali verifiche intermedie.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso
avverra', come nel caso delle revoche, mediante restituzione
dell'importo in eccesso da parte delle istituzioni, ovvero, nel caso
in cui l'istituzione non provveda nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme
destinate all'istituzione su altri capitoli di spesa del bilancio MUR
ovvero escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto.
5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati e'
subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero
di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quale idoneo
strumento di garanzia «anche i fondi assegnati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca in relazione al funzionamento
ordinario», ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21
aprile 2023, n. 41.
6. La rendicontazione delle attivita' svolte dovra' essere
effettuata dal destinatario con riferimento a ciascun semestre di
attivita' svolta dai dottorandi. Nello specifico, la rendicontazione
avverra' attraverso l'apposita piattaforma on-line
(https://dottorati.mur.gov.it) e utilizzando la modulistica ivi
presente. Ciascun dottorando dovra' produrre un report recante
l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa o
centro di ricerca o pubblica amministrazione, in sede, all'estero) e
una sintesi delle principali attivita' svolte, dichiarando altresi'
che sono conformi al principio di «non arrecare danno significativo
all'ambiente». Sara' cura del coordinatore del corso di dottorato,
attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto
indicato dal dottorando. La rendicontazione cosi' validata
costituira' la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese
ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 12) per
il semestre di riferimento.
7. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari
dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di
casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonche' il recupero
di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le
strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le
verifiche in conformita' con quanto stabilito dall'art. 22 del
regolamento (UE) 241/2021.