Art. 4
Soggetti attuatori ammissibili
1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle
universita' italiane statali e non statali legalmente riconosciute,
incluse le universita' telematiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli istituti
universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute
(GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola universitaria
superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale superiore di Pisa, la
Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale
superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore
meridionale.
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 le universita' di cui all'art.
1, comma 17 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto
per potenziare corsi di dottorato gia' esistenti o per attivare corsi
di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata,
mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
dicembre 2021, n. 226.
3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, le istituzioni AFAM di cui
all'art. 1, comma 23, possono impiegare le borse assegnate dal
presente decreto per attivare corsi di dottorato di nuovo
accreditamento, in forma singola o associata, mediante la
stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio
2024, n. 470.
4. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le
borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato
di interesse nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226. Al fine di
promuovere l'attivazione di dottorati di interesse nazionale, i
soggetti attuatori di un numero di borse superiore a trenta sono
tenuti a riservare almeno dieci borse a dottorati di interesse
nazionale, anche in collaborazione con altre universita'.
5. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non
poter attivare corsi per mancanza di ulteriori risorse per
raggiungere la soglia minima necessaria all'accreditamento o di non
poter potenziare corsi gia' accreditati in quanto non coerenti con
gli ambiti delle linee di investimento di cui al presente decreto,
sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3,
comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
dicembre 2021, n. 226 e dell'art. 3, comma 3, del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.