Art. 4 
 
                   Soggetti attuatori ammissibili 
 
  1. Le risorse di  cui  al  presente  decreto  sono  assegnate  alle
universita' italiane statali e non statali  legalmente  riconosciute,
incluse  le  universita'  telematiche,  alle  istituzioni   dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM)  e  agli  istituti
universitari a ordinamento speciale:  Gran  Sasso  Science  Institute
(GSSI), la Scuola IMT  Alti  Studi  Lucca,  la  Scuola  universitaria
superiore IUSS di Pavia, la Scuola  Normale  superiore  di  Pisa,  la
Scuola  superiore  Sant'Anna  di  Pisa,  la   Scuola   internazionale
superiore  di  studi  avanzati  di  Trieste  e  la  Scuola  superiore
meridionale. 
  2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 le universita' di cui all'art.
1, comma 17 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto
per potenziare corsi di dottorato gia' esistenti o per attivare corsi
di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola  o  associata,
mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
dicembre 2021, n. 226. 
  3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, le istituzioni  AFAM  di  cui
all'art. 1, comma  23,  possono  impiegare  le  borse  assegnate  dal
presente  decreto  per  attivare  corsi   di   dottorato   di   nuovo
accreditamento,  in  forma   singola   o   associata,   mediante   la
stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art.  3,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio
2024, n. 470. 
  4. I soggetti attuatori di cui al  comma  1  possono  impiegare  le
borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di  dottorato
di interesse nazionale, di cui all'art. 11 del decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226. Al fine di
promuovere l'attivazione  di  dottorati  di  interesse  nazionale,  i
soggetti attuatori di un numero di  borse  superiore  a  trenta  sono
tenuti a riservare  almeno  dieci  borse  a  dottorati  di  interesse
nazionale, anche in collaborazione con altre universita'. 
  5. I soggetti attuatori che si  trovino  nelle  condizioni  di  non
poter  attivare  corsi  per  mancanza  di   ulteriori   risorse   per
raggiungere la soglia minima necessaria all'accreditamento o  di  non
poter potenziare corsi gia' accreditati in quanto  non  coerenti  con
gli ambiti delle linee di investimento di cui  al  presente  decreto,
sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art.  3,
comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
dicembre 2021, n. 226  e  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.